Fallimenti, la prova è del creditore

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Il tribunale di Milano ha reso noto con una circolare, diffusa il 22 dicembre 2006, le istruzioni per le procedure concorsuali. Cioè sono state formalizzate le modalità per richiedere l’accesso alla procedura concorsuale secondo le nuove regole in vigore dal 16 luglio particolare, si precisa che con la riforma fallimentare è scomparsa la possibilità per il tribunale di dichiarare d’ufficio il fallimento dell’impresa. L’onere della prova spetta ora al richiedente, il quale dovrà riferire i fatti e allegare i documenti per dimostrare che il debitore è imprenditore commerciale non piccolo, avendo superato anche uno dei limiti fissati dall’articolo 1 della legge fallimentare e che versa in stato di insolvenza. Al debitore, invece, spetta riferire fatti e depositare documenti idonei a inficiare quanto provato dal ricorrente. Il tribunale può esercitare un’ulteriore attività istruttoria solo in via integrativa e mai suppletiva dell’onere di allegazione e di prova che spetta al creditore. Per questo, l’istruttoria non ha natura nettamente inquisitoria e neppure dispositiva, ma solo acquisitiva.

Anche in
  • ItaliaOggi, p. 23 – Fallimenti, la prova è del creditore – Laurenzi

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