Fallimenti a prova di ritenuta d’acconto

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L’autore dell’articolo entra nel merito della questione di legittimità dell’articolo 26, commi 2 e 4 del Dpr 600/73, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli presso costituzionale. Secondo tributaria l’articolo in questione sarebbe in contrasto con gli articoli 3, 53 e 36 della Costituzione in quanto non prevede l’esonero dall’obbligo di ritenuta d’acconto, in caso di procedure concorsuali, che gli istituti di credito applicano sugli interessi maturati in relazione ai depositi bancari che sono riferibili alla procedura stessa. Il punto nodale nasce dal fatto che la ritenuta sottrae denaro ai creditori che solo a procedura conclusa possono eventualmente agire in ripetizione verso l’Amministrazione finanziaria, quindi un successivo accertamento di un reddito negativo porterebbe problemi in ordine al rimborso, nonché un credito nei confronti dell’Erario che gioverebbe al fallito.     

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