Esente il Tfr oltreconfine

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Con sentenza n. 26438 del 4 novembre 2008, la Corte di cassazione decide nel merito di una controversia che risale al 1998 e cioè prima dell’abrogazione dell’articolo 3, comma 3, lettera c) del Tuir, che semplificava - non di poco - l’individuazione della tassazione dei redditi di lavoro dipendente prestati all’estero. Nonostante l’annullamento della norma citata, la sentenza è interessante per l’interpretazione che offre di altre norme del Tuir ancora in vigore. Il caso è quello di un lavoratore dipendente di un’impresa italiana residente all’estero, che contestava al Fisco il prelievo effettuato dal datore di lavoro sul Tfr e sull’indennità supplementare liquidatagli al momento del licenziamento. Il lavoratore con la sua richiesta di rimborso, riteneva non imponibile in Italia le suddette somme. I giudici di legittimità, partono dal disposto normativo del citato articolo 3, che ritiene che per i non residenti la tassazione Irpef si applica sul reddito complessivo prodotto nel territorio dello Stato e a questi redditi si applica la tassazione separata, ivi compreso il Tfr, in base a quanto disposto dall’articolo 17. Dato però che la lettera c) del terzo comma dell’articolo 3 è stata abrogata, viene abolito a priori il principio semplificatore secondo cui i redditi derivanti dal lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto fossero in ogni caso esclusi da tassazione. Pertanto, viene eliminata la norma che decretava un’esenzione assoluta per i redditi percepiti per prestazioni svolte all’estero in via esclusiva, a prescindere dalla residenza del lavoratore. Inoltre, i giudici di merito hanno accolto anche un altro orientamento più recente, secondo cui l’esenzione in questione si estenderebbe anche al Tfr, considerato una remunerazione differita nel tempo. A questo punto, però, appare fondamentale l’interpretazione fornita dall’articolo 23, comma 2 del Tuir (attualmente in vigore), che recita che si deve considerare prodotto nel territorio dello Stato, il Tfr corrisposto dallo Stato, da altri soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Sulla base di ciò, la sentenza in oggetto ritiene che la norma debba applicarsi solo a quei redditi dei non residenti che in base all’articolo 3 sono soggetti alla tassazione italiana, in quanto prodotti nel territorio dello Stato. Pertanto, vale il seguente principio: il Tfr corrisposto da un’azienda italiana ad un lavoratore residente all’estero è soggetto alla tassazione italiana se deriva da un rapporto di lavoro dipendente il cui reddito è prodotto nel territorio dello Stato. Viceversa, l’indennità che è frutto di un rapporto di lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, deve intendersi esclusa dalla tassazione nel nostro Paese.
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