E' l'avvocato che deve compensare l'incaricato all'attività procuratoria nell'interesse del proprio cliente
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 19 gennaio 2012
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Con sentenza n. 25816/2011, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato da un legale avverso la decisione con cui era stata respinta la sua opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da altro professionista relativamente alla liquidazione delle competenze professionali dovute in virtù di mandato ad negotia conferitogli dal ricorrente al fine di svolgere attività procuratoria nell'interesse di un proprio cliente.
Secondo i giudici di legittimità, in particolare, “obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore per l'opera professionale richiesta, se ed in quanto la stessa sia stata svolta, non è necessariamente colui che ha rilasciato la procura alla lite, potendo anche essere colui che abbia affidato al legale il mandato di patrocinio, anche se questo sia stato richiesto e si sia svolto nell'interesse di un terzo, instaurandosi in tale ipotesi, collateralmente al rapporto con la parte che abbia rilasciato la procura ad "ad litem", un altro distinto rapporto interno ed extraprocessuale regolato dalle norme di un ordinario mandato, in virtù del quale la posizione del cliente viene assunta non dal patrocinato ma da chi ha richiesto per lui l'opera professionale”.
- ItaliaOggi, p. 40 – L'avvocato deve provvedere alle spettanze dell'incaricato – Di Geronimo
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