Disabili, si contano le assunzioni
Pubblicato il 16 gennaio 2006
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Con il decreto del Welfare dello scorso metà dicembre sono state aggiornate le sanzioni amministrative a carico degli enti pubblici e delle imprese private con più di 15 dipendenti, che non rispettano la scadenza del 31 gennaio per l'invio della dichiarazione annuale (attraverso il prospetto informativo) con i dati sullo stato occupazionale dell'azienda al 31/12/2005. Sulla base del numero del personale già impiegato sarà possibile, secondo quanto previsto dalla legge 68/99, stabilire con esattezza la misura proporzionale in base alla quale dovranno essere assunti i lavoratori disabili o categorie equiparate. Per la determinazione del numero dei soggetti da assumere si rinvia alle regole di computo previste nell'articolo 4, della legge citata e al Dpr 333/2000.
Per facilitare l'inserimento delle categorie di disabili sul posto di lavoro, gli uffici competenti possono stipulare con il datore di lavoro delle specifiche convenzioni di "integrazione lavorativa", soprattutto nel caso in cui i disabili presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario (articolo, legge 68/99). In base ai programmi presentati i datori di lavoro possono ottenere nei limiti della disponibilità di un apposito Fondo economico per il diritto al lavoro dei disabili, degli incentivi di natura contributiva sia attraverso la totale o parziale fiscalizzazione dei relativi oneri che attraverso il rimborso dei costi di adeguamento del posto lavorativo alle esigenze dei disabili.
In merito alle modalità di costituzione del rapporto e dei limiti dell'obbligo di lavoro, secondo la giurisprudenza prevalente l'atto di avviamento dell'ufficio pubblico non costituisce obbligo di assunzione per l'azienda, con unica conseguenza per il lavoratore rifiutato di ottenere un risarcimento economico del danno, quantificabile sulla base delle retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore se l'assunzione avesse avuto effettivamente luogo (Cassazione 11681/95). In alcuni casi particolari è legittimo per il datore di lavoro rifiutare l'assunzione: in ipotesi di licenziamento già avvenuto per giusta causa o di una diversa qualifica del lavoratore.
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