Dirigenti industria. Rinnovo
Pubblicato il 19 novembre 2024
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Il 13 novembre 2024 tra Confindustria e Federmanager è stato siglato l'accordo di rinnovo del Ccnl per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, con decorrenza dal 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2027 (Vai al testo dell'accordo).
Classificazione del personale
Nell'ambito della definizione della categoria dei dirigenti, vengono introdotte ulteriori figure professionali.
Trattamento economico
Trattamento minimo complessivo di garanzia
Viene elevato il trattamento minimo complessivo di garanzia.
Consulta le tabelle retributive nella "Banca dati"
Una tantum
Le Parti, a copertura dell’anno 2024 ed entro il mese di marzo del 2025, hanno concordato di erogare un importo una tantum onnicomprensivo, pari al 6% del trattamento economico annuo lordo ai dirigenti che si trovino nelle condizioni indicate nell'accordo.
Compensi collegati ad indici e/o risultati (Management By Objective)
Con l'accordo si stabilisce che i sistemi di retribuzione variabile collegati ad indici o risultati devono computare, ai fini della determinazione del compenso, i periodi di congedo di maternità e paternità obbligatori e di congedo parentale.
Formazione e politiche attive/Cultura di impresa e manageriale
Le Parti hanno convenuto che dal 2025 le imprese verseranno:
- € 100,00 annue, per dirigente in servizio, al fine di sostenere l’attività della Fondazione «Fondirigenti Giuseppe Taliercio»;
- € 100,00 annue, per dirigente in servizio, per sostenere l’attività di "4.MANAGER".
Previdenza complementare/Fondo Previndai
Per i dirigenti in servizio al 1° gennaio 2010 nonché quelli assunti o nominati successivamente a tale data, dal 1° gennaio 2025 la contribuzione al Fondo Previndai è così stabilita:
- a carico impresa: 6% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita, da applicarsi fino al limite di € 200.000,00 annui, che non può risultare inferiore a € 4.800;
- a carico dirigenti:nella misura minima pari al 2% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita.
Il datore di lavoro e il lavoratore possono versare un ulteriore contribuzione, rispetto a quella minimi a loro carico, senza limite di massimale.
Malattia
In caso malattia o infortunio non dipendente da causa di servizio, il periodo di conservazione del posto, per il dirigente non in prova, è elevato da 12 a 18 mesi nel caso di patologie oncologiche.
Infortunio e malattia da causa di servizio
Dal 1° gennaio 2025, la polizza caso morte o invalidità permanente è così elevata:
- € 300.000,00 quando il dirigente non abbia figli a carico né coniuge;
- € 400.000,00 quando il nucleo familiare risulti composto da uno ovvero da più figli a carico e/o dal coniuge.
Il dirigente concorrerà al costo del relativo premio con l’importo di € 300,00 annui.
Genitorialità
La contrattazione aziendale può estendere convenzionalmente il periodo di congedo obbligatorio di paternità di cui all’art. 27-bis del d.lgs 151/2001.
Per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 d.lgs 151/2001, l'indennità pari all’80% della retribuzione prevista dall’art. 34 del decreto nel caso di fruizione del permesso fino al 6° anno di vita del bambino, per il primo mese di congedo, è integrata fino al 100% della retribuzione.
Congedo matrimoniale
In occasione di matrimonio compete al dirigente non in prova un periodo di congedo di 15 giorni anche consecutivi, retribuito al 100% con relativo trattamento previdenziale.
Trasferimento
Salvo diverso accordo tra le parti, il trasferimento individuale non può essere disposto nei confronti del dirigente che si trovi in determinate condizione specificate nell'accordo.
Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"
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