Dichiarazioni sostitutive, prevale il formalismo

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La V sezione del Consiglio di stato, con sentenza 4959 dell'8 ottobre 2008, ha considerato legittima l'esclusione di una ditta da una gara di appalto per aver omesso di sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva in calce alla stessa. Secondo il Consiglio, la sottoscrizione a margine dei fogli, anche se accompagnata da documento di identità e se chiusa in busta sigillata, non può essere considerata equipollente a quella in calce. La firma a margine di tutti i fogli, infatti, non consentirebbe di escludere che manchi la consapevolezza in capo all'autore degli impegni assunti nelle dichiarazioni rese; inoltre non sarebbe nemmeno possibile escludere che le sottoscrizioni a margine siano state apposte su fogli bianchi, prima della loro compilazione.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 39 – Dichiarazioni sostitutive, prevale il formalismo – Oliveri

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