Decreto fiscale. Le definizioni partono dall'entrata in vigore
Pubblicato il 17 ottobre 2018
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In attesa della pubblicazione del decreto legge fiscale si delineano le date utili alle definizioni agevolate.
Il decreto fiscale prevede: una rottamazione ter, la definizione agevolata delle liti, degli atti dell’accertamento e dei Pvc, una dichiarazione integrativa e lo stralcio automatico delle cartelle di importo residuo fino a mille euro.
Stando alle bozze del decreto la definizione agevolata partirà con l'entrata in vigore dello stesso. Anche la definizione dei Pvc dovrebbe riguardare i verbali consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto.
Per l'annullamento dei debiti a ruolo, che risultano dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, di importo residuo fino a mille euro, l’importo deve essere calcolato alla data di entrata in vigore del decreto. Deve comprendere: capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
La rottamazione ter
Il termine per presentare l'istanza è il 30 aprile 2019 e l'agente della riscossione dovrà comunicare le somme da pagare entro la fine di giugno 2019.
Se si effettua il versamento entro il 7 dicembre 2018 potranno essere sanati i ritardi della rottamazione-bis.
E' riservata a chi ha aderito alla bis e ha pagato almeno una rata: può ridefinire il debito 2000 – 2017, escludendo sanzioni e interessi e con 10 rate in 5 anni con il 2% di interessi e compensazione dei debiti con i crediti nei confronti della Pa.
Inoltre:
- le rate di novembre 2018 e febbraio 2019 si pagano in 5 anni, con rate annuali a luglio e a novembre;
- possono essere rimediati entro il 7 dicembre ritardi od omissioni sulle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 della rottamazione-bis;
- chi ha presentato domanda di definizione agevolata entro il 21 aprile 2017 ed è decaduto accede senza condizioni alla rottamazione-ter;
- chi si è visto rigettare la prima istanza di sanatoria per non aver versato le rate scadute a fine 2016 e ha chiesto la rottamazione-bis senza pagare le rate entro luglio, è ammesso alla rottamazione-ter.
La definizione degli accertamenti esclude gli avvisi bonari
Restano fuori, come per le rottamazioni ancora in corso, i contribuenti che hanno dichiarato ma non versato le imposte, ossia che hanno ricevuto inviti a comparire, questionari o altri atti ex art. 32 del DPR 600/73, ma non sono stati iscritti a ruolo entro la fine del 2017.
Chi ha ricevuto avvisi bonari o chi deve ancora riceverli non potrà aderire a nessuna definizione e, dunque, non gli verrà tolta la sanzione del 30% (oltre interessi) e non potranno fruire del maggior tempo per il pagamento concesso a chi è iscritto a ruolo entro il 2017.
Novità: si apre alla definizione agevolata per le cartelle relative a dazi e Iva all’importazione.
Dichiarazione integrativa speciale. La sanatoria
Non accede chi non ha presentato la dichiarazione.
Lo stralcio d'imposta arriverà da quella che viene definita dichiarazione integrativa speciale, o strumentale, che permette di sanare le violazioni nelle 5 dichiarazioni pregresse:
- riguarda le violazioni commesse sino alle dichiarazioni presentate il 31 ottobre 2017;
- l’integrazione del dichiarato non può superare il 30%, si dichiara fino a un terzo in più;
- tetto massimo di 100.000 euro per periodo d’imposta (in tutti e 5 potranno essere 500mila euro);
- si paga l'imposta sostitutiva del 20%.
- eDotto.com - Edicola del 16 ottobre 2018 - Ddl Bilancio 2019 approvato. Ok a pace fiscale e sanatoria. Tra Fornero, reddito di cittadinanza e flat tax - G. Lupoi
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