Decreto antiriciclaggio Primo ok dal CdM
Pubblicato il 24 febbraio 2017
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Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare e salvo intese, il decreto legislativo in materia di antiriciclaggio.
Recepisce la direttiva UE 2015/849, che ha introdotto disposizioni volte ad ottimizzare in tutti gli Stati membri l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo.
Destinatari della normativa: persone fisiche e giuridiche che operano in campo finanziario o che hanno disponibilità di denaro, tenuti a determinati obblighi informativi nei confronti dell’unità di informazione finanziaria (UIF).
Professionisti
Sono obbligati all'identificazione, ma il professionista chiamato a valutare la posizione giuridica del cliente o a svolgere patrocinio e consulenza vi è tenuto solo al momento del conferimento dell’incarico.
Sono eliminate formalità e tecnicismi in ordine alle modalità di conservazione dei dati e dei documenti, ritenuti eccessivi rispetto alle esigenze di uniforme ed omogenea applicazione del diritto comunitario e, come tali, potenzialmente anticompetitivi.
L’adeguata verifica sarà:
- meno stringente per le situazioni di basso rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, come per società quotate, Pa, residenti in aree geografiche white list (Stati Ue, Paesi dotati di efficaci sistemi antiriciclaggio o limitato livello di corruzione);
- più stringente in presenza di fattori di rischio rilevanti, come nel caso di rapporti continuativi o prestazioni professionali eseguiti in circostanze anomale, di società schermo o attività economiche con elevato utilizzo di contante.
La nuova disciplina
Pagamenti in contante: oltre la soglia dei 3mila euro effettuati tramite intermediari bancari e finanziari, la disponibilità della provvista viene spostata a tre giorni dalla disposizione; la soglia per le rimesse di denaro all’estero è di mille euro.
Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust: è istituito allo scopo di accrescere la trasparenza e di fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Le informazioni sulla titolarità effettiva dovranno essere rese note dal fiduciario o da un altro soggetto per suo conto, solo telematicamente e senza versamento dell’imposta di bollo.
Registro centrale dei trust produttivi di effetti fiscali: sarà istituito al fine di custodite le informazioni sulla titolarità effettiva del trust.
È garantito, spiega il CdM nel comunicato stampa n. 14 del 23 febbraio 2017, un adeguato sistema di controllo degli operatori contrattualizzati dalle società di “money transfer”, attività di rimessa di denaro all’estero che presentano un elevato rischio di infiltrazione criminale.
Sanzioni, quelle di base oscillano da 3mila a 50mila euro
Sistema sanzionatorio:
- reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10mila a 30mila euro per chi fornisce dati e informazioni false per l’adeguata verifica della clientela;
- confisca degli strumenti utilizzati per commettere il reato per gli operatori che prestano servizi di rimessa in denaro senza esserne autorizzati;
- sanzioni amministrative pecuniarie aumentate fino al triplo nei casi di mancata verifica della clientela da parte dei professionisti per le violazioni gravi, ripetute e sistematiche;
- sanzioni amministrative dall’1 al 40% del valore dell’operazione non segnalata o segnalata con ritardo, in caso di mancata segnalazione delle operazioni sospette (Sos), con sanzione massima di almeno a un milione di euro o del doppio del vantaggio conseguito per le violazioni ripetute.
- eDotto.com - Edicola del 22 febbraio 2017 - Antiriciclaggio: sanzioni proporzionali e riduzione adempimenti - G. Lupoi
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