Debiti fiscali, concordato giudiziario
Pubblicato il 16 novembre 2006
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Il tribunale di Bologna ha dato il via libera all’accordo preventivo sulle transazioni fiscali. Prevista dall’articolo 182-ter della legge fallimentare, in vigore dal 16 luglio 2006, esordisce cioè la possibilità di consolidare - ricorrendo al tribunale – anche i debiti fiscali, proponendo un piano di risistemazione dell’intero passivo su cui voteranno i creditori, Erario compreso. In pratica, con decreto del 26 ottobre, il tribunale di Bologna ha ammesso alla nuova procedura una società per azioni, già in liquidazione, riconoscendo la possibilità di pagare in percentuale anche i debiti Iva, Irap e ritenute Irpef. I punti salienti del decreto stabiliscono quanto segue:
- nel concordato preventivo anche se i crediti privilegiati devono essere pagati per intero, la transazione fiscale permette il pagamento in percentuale per l’Erario (15%);
- il soddisfacimento parziale dei debiti tributari può essere organizzato con la previsione di una classe separata dei debiti per Iva, Irap e ritenute Irpef;
- il voto contrario del Fisco (che fa il suo ingresso in una classe di creditori) non impedisce l’omolagazione del concordato se vi è maggioranza di voto e di capitale con le altre classi e i giudici non riscontrano un trattamento nel concordato peggiore di quello ipotetico di una liquidazione.
- ItaliaOggi, p. 38 – Debiti fiscali, concordato giudiziario
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