Dati antiriciclaggio con due decorrenze

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Sono state previste due decorrenze per l’istituzione dell’archivio unico, in cui professionisti ed alcuni operatori per la normativa antiriciclaggio devono registrare e conservare i dati identificativi dei clienti. La data del 22 aprile 2006 – decreto 141/06, “Gazzetta Ufficiale” n. 82 del 7 aprile 2006 - è riservata ai professionisti, quali dottori commercialisti, ragionieri, avvocati, notai, consulenti del lavoro, revisori contabili, società di revisione e tributaristi senza Albo, mentre la data slitta al 22 giugno 2006 per gli operatori non finanziari che utilizzeranno l’archivio su supporto informatico (Aui) e per tutti coloro che erano già obbligati a tenere registri in cui annotare i dati identificativi del cliente e delle operazioni (nello specifico: gli operatori addetti al recupero crediti conto terzi, al commercio di cose antiche, all’esercizio di case d’asta o gallerie d’arte, al commercio di oro, fabbricazione e commercio di cose preziose possono semplicemente completare con le indicazioni richieste nel decreto i registri già in uso). L’archivio può essere tenuto in forma cartacea (Auc) o informatica (Aui), ma per le banche e gli intermediari finanziari iscritti agli elenchi presso l’Uic la forma è unicamente quella informatica. L’archivio informatico deve essere costruito in base all’allegato B del provvedimento Uic 24 febbraio 2006, invece per quanto riguarda l’Auc esso deve essere ordinato, numerato progressivamente, siglato in ogni pagina e non vi devono essere abrasioni e spazi bianchi. L’archivio può essere gestito da terzi in outsourcing e non deve essere tenuto dai piccoli professionisti, da chi presta la propria attività per altri professionisti, da coloro che non hanno informazioni da registrare e conservare in relazione al tipo di attività svolta. L’inserimento in archivio dovrà avvenire entro 30 giorni dal reperimento dei dati e l’aggiornamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal momento in cui il professionista viene a conoscenza delle modifiche dei dati identificativi. Per l’omessa istituzione e l’omessa/tardiva registrazione sono previste sanzioni, dall’ammenda all’arresto, in base alla legge 197/91.

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