Dal 6 giugno 2014 la fatturazione elettronica sarà obbligo di legge. Intanto, una circolare sulle modalità

Pubblicato il



Se dal prossimo 6 giugno 2014 le fatture elettroniche diverranno obbligatorie - articolo 6, comma 6, del Dm 55/2013 (dell’Economia e delle Finanze, di concerto con la Pubblica amministrazione e la semplificazione, emanato in attuazione della legge 244/2007 - Finanziaria per il 2008) - già dal 31 marzo scorso, il dipartimento della Funzione Pubblica e il Mef hanno ufficializzato le modalità di emissione, trasmissione, ricevimento da applicarsi alle P.a.

E’ pubblicata la circolare n. 1, del 31 marzo 2014.

ATTENZIONE - I fornitori di ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale dovranno trasmettere, entro il 6 giugno 2014, le fatture esclusivamente in formato elettronico (*) tramite il Sistema di interscambio (Sdi), gestito dall’Agenzia delle Entrate. Diversamente, per tutte le altre amministrazioni centrali e per le amministrazioni locali, l’obbligo della fatturazione elettronica scatterà dal 6 giugno 2015.

le amministrazioni (…) indicate non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e, trascorsi tre mesi da tali date, le stesse non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico”.

Nel documento n. 1/2014 stanno le modalità attuative dell'obbligo con, precisati, tutti gli aspetti applicativi riguardanti il termine per il caricamento delle anagrafiche nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (Ipa), l'emissione della fattura elettronica, il divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica e l'impossibilità di recapito della fattura elettronica.

Leggiamo un chiarimento: la fattura si considera emessa nel momento in cui la ricevuta di consegna è recapitata al fornitore dal Sistema di interscambio (SdI) se l'inoltro della fattura ha avuto esito positivo.

Termine per il caricamento delle anagrafiche nell’Ipa.

Ogni amministrazione, entro i tre mesi che precedono la data di decorrenza dell'obbligo, dovrà caricare nell’Ipa – che è l’anagrafica di riferimento per le fatture elettroniche - i propri dati. Il sistema assegnerà ad ogni amministrazione il codice univoco. Questo dovrà necessariamente essere esposto in ciascuna fattura emessa dal fornitore.

ATTENZIONE - Anche la notifica di mancata consegna di una fattura, che il mittente riceve se è interrotto il canale di ricezione dell’amministrazione destinataria, qualifica comunque come emessa la fattura.

Impossibilità di invio della fattura.

Se non si riesce a identificare l'ufficio destinatario, ci si dovrà rivolgere all’Ufficio di fatturazione elettronica centrale che i fornitori potranno utilizzare per inviare la fattura via Pec agli uffici della P.a.

Impossibilità di recapito della fattura.

L’impossibilità di recapito della fattura può derivare da:

• anomalie di funzionamento dei canali di ricezione delle fatture;
• ritardo nel caricamento dell’amministrazione sull’indice P.a. (www.indicepa.gov.it);
• errori o ritardi di comunicazione ai fornitori dei codici ufficio da utilizzare per la trasmissione delle fattura.

La soluzione al problema è stata trovata nella interazione tra l’Agenzia delle entrate, gestore del Sistema di interscambio, e l’Agenzia per l’Italia digitale, gestore dell’indice delle P.a., i due sistemi che collaborano nella gestione delle “procedure di emergenza”.

Ove il fornitore non riesca a individuare il codice ufficio da inserire nella fattura per permetterne il corretto inoltro alla Amministrazione sua cliente, potrà utilizzare un codice unico di default e inviare comunque la fattura al Sistema di interscambio, che - sulla base del codice fiscale del destinatario (cessionario/committente) - verificherà l’utilizzo appropriato del codice di default.

L’esito negativo della verifica determina lo scarto della fattura e l’eventuale comunicazione di un codice utilizzabile, altrimenti il Sistema restituisce al mittente l’ “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, consistente in un documento informatico firmato elettronicamente, che contiene la fattura. Il fornitore potrà inviare o mettere a disposizione dell’Amministrazione questa attestazione utilizzando altri canali trasmissivi diversi dal canale usuale (Sdi) e l’Amministrazione, in virtù dell’attestazione ricevuta, potrà processare la fattura in essa contenuta e procedere al suo pagamento.

Medesima attestazione sarà inviata ai mittenti di fatture che il Sistema di interscambio non riuscisse a inoltrare per guasti tecnici sul canale del destinatario e qualora tale irraggiungibilità dovesse durare più di dieci giorni a partire dal primo tentativo di invio, quello, cioè, che genera la notifica di mancata consegna.

Nei dieci giorni successivi al primo tentativo, i sistemisti della Sogei contatteranno il referente del servizio di FE dell’Amministrazione, per tentare di risolvere lo stallo.

Per sistemare l’ipotesi in cui il fornitore non abbia certezza del codice ufficio da utilizzare, per mancata comunicazione da parte del cliente, la rappresentazione sull’indice telematico di ogni Amministrazione è stata arricchita di una struttura virtuale: l’Ufficio centrale di fatturazione elettronica collegato automaticamente alla casella Pec principale dell’amministrazione. Le fatture che conterranno il codice identificativo di questa struttura organizzativa virtuale saranno consegnate dal Sistema di interscambio alla casella Pec principale dell’amministrazione (a meno che l’amministrazione stessa non abbia scelto di sostituirlo con un canale tra quelli ammessi per la ricezione di fatture). Anche in questo caso, il sistema verifica che non esista già un unico codice ufficio fiscalmente compatibile con la fattura e, nel caso, lo comunica al mittente.

Soggetti interessati.

Nel novero delle Pubbliche amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche sono ricompresi tutti i soggetti anche autonomi che, ex articolo 1, comma 2 della legge 196/2009, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale e che sono inseriti nel conto economico consolidato e individuati entro il 30 settembre di ciascun anno nell'apposito elenco pubblicato dall’Istat.

Norme e Prassi

Dm 55/2013
Legge 244/2007
Dipartimento Funzione pubblica e Ministero dell’Economia e delle Finanze – Circolare n. 1/2014


________________

Nota (*): la circolare n. 1/2014 chiarisce che le fatture cartacee emesse prima delle date di decorrenza citate potranno essere ancora accettate e pagate nei tre mesi successivi alla data di decorrenza fissata dalla norma.
Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito