Crisi d'impresa. Esegesi di Assonime sul nuovo Codice

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Crisi d'impresa. Esegesi di Assonime sul nuovo Codice

Ad ogni stadio di difficoltà di un'impresa “corrispondono precisi criteri di gestione”, come pure “strumenti di reazione di natura diversa”

Il Decreto legislativo n. 14 del 2019, nuovo Codice della crisi che nel diritto societario - particolarmente nelle norme sulle Società a responsabilità limitata, la cui governance viene ora assimilata a quella dell'altra principale forma societaria, la Società per azioni, estendendo concretamente alle Srl la disciplina di cui all'articolo 2381 c.c., all'articolo 2394 c.c., infine all'articolo 2409 c.c. - ha operato una riforma, introduce misure per la rilevazione e gestione delle diverse fasi – in sintesi tre, ascendenti, vale a dire la perdita di continuità aziendale (prima fase, dunque); la crisi (seconda fase, o fase successiva); l'insolvenza (teza fase, finale, in cui la crisi è ora irreversibile) - della crisi di impresa.

Crisi d'impresa. Circolare Assonime

Ebbene, la circolare Assonime n. 19 del 2 agosto scorso, scompone i tre momenti, segnalando che rilevare tempestivamente la prima fase e la seconda potrebbe “condurre al risanamento”.

Tornando ai sopra richiamati articoli del codice civile, il primo di essi, l'articolo 2381, rimette in capo agli organi delegati di Spa (estendendo, come detto, alle principali forme societarie) l'obbligo di avere cura che gli assetti organizzativo, amministrativo e contabile siano adeguati a natura e dimensioni dell'impresa. La circolare di Assonime ricorda come il riformato Codice poggi sul fondamento dell'obbligo organizzativo dell'imprenditore, modificando l'articolo 2086 c.c. perché egli si attivi immediatamente nell'attuazione degli strumenti previsti per il superamento della crisi, e sul fondamento dell'obbligo di segnalazione, tempestiva, in capo a soggetti qualificati, tra i quali l’organo di controllo e il revisore, dei sintomi della crisi. Vi è, pertanto, obbligo di nomina di tali soggetti nelle Srl, con l'avvenuta modifica dell’articolo 2477 c.c. Un obbligo, quest'ultimo, che scatta se per due esercizi consecutivi la società supera almeno uno dei seguenti parametri dimensionali :

- quattro milioni di attivo o di ricavi;

- 20 dipendenti,

o è tenuta la redazione del bilancio consolidato o, da ultimo, controlla una società soggetta alla revisione legale dei conti.

Per Assonime la nomina va effettuata entro il 16 dicembre 2019, anticipata cioè di qualche mese per permettere al revisore di prendere completa conoscenza della società.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola dell’8 giugno 2019 - Crisi d’impresa. Cndcec, compatibilità tra direttiva Ue e Codice italiano – G. Lupoi

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