Crisi d'impresa e bilancio
Pubblicato il 19 maggio 2016
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Il postulato della continuità aziendale viene individuato nel codice civile all’articolo 2423-bis, co. 1, n. 1, il quale sancisce che “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività…”. La continuità aziendale ha assunto nell’attuale contesto economico, caratterizzato sempre più da una maggiore incertezza e difficoltà, un carattere maggiormente rilevante quale elemento cardine e con effetti sui principi di valutazione da adottarsi ai fini di una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’esercizio d’impresa. La verifica della continuità risulta un elemento determinante per coloro che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali dove viene richiesto, (allo Ias 1), che si valuti la capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento con orizzonte temporale di almeno 12 mesi.
I principali responsabili della verifica della sussistenza della continuità aziendale sono naturalmente gli amministratori nell’ambito della più ampia e diretta responsabilità di redigere il bilancio di esercizio. Tuttavia la verifica della continuità aziendale coinvolge gli organi di controllo, di vigilanza nonché indirettamente tutti gli operatori che devono, sulla base dell’informativa di bilancio, assumere le diverse decisioni economiche.
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