Creditori in causa contro i falliti

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Con la sentenza n. 11396 del 18 maggio 2009, le sezioni unite civili della Cassazione hanno spiegato che, nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento che sia conseguita ad una risoluzione di concordato preventivo accompagnato da garanzia prestata da terzi per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore, non compete al curatore del fallimento, bensì individualmente ai creditori che risultino tali sin dall'atto dell'apertura della procedura, la legittimazione ad agire nei confronti del garante.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 12 – Creditori in causa contro i falliti - Alberici

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