Credito R&S anche per il settore tessile e moda

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Credito R&S anche per il settore tessile e moda

Nella pagina del sito MiSE dedicata al Credito d’imposta R&S nuove risposte, datate 29 settembre 2017, alle domande di approfondimento.

Tra le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al nuovo credito d’imposta rientrano anche quelle poste in essere dalle imprese operanti nel settore del tessile e della moda collegate alla ideazione e realizzazione dei nuovi campionari, evidentemente non destinati alla vendita. Ciò nel presupposto che in tali comparti produttivi il mantenimento del livello di competitività richiede all’impresa anche continui investimenti per l’introduzione di prodotti nuovi o notevolmente migliorati per il mercato.

E' nelle fasi della ricerca e ideazione estetica e nella conseguente realizzazione dei prototipi dei nuovi prodotti che può astrattamente individuarsi “quel segmento di attività diretta alla realizzazione del prodotto nuovo o migliorato, al quale collegare l’agevolazione che premia lo sforzo innovativo dell’imprenditore”.

Restano escluse le attività finalizzate a semplici adattamenti di una gamma di prodotti esistenti attraverso, ad esempio, l’aggiunta di un singolo prodotto o la modifica, ad esempio, unicamente dei colori proposti o di un elemento di dettaglio, non possano costituire attività ammissibili al credito d’imposta in quanto costituenti in via di principio modifiche ordinarie o di routine.

Ciò è applicabile anche ad altri settori afferenti alla produzione creativa (es: calzature, occhiali, gioielleria, ceramica).

Spiega il MiSE che le indicazioni fornite con la circolare n. 46586 del 16 aprile 2009 sul credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo, in occasione della precedente disciplina agevolativa introdotta per il triennio 2007-2009 (art. 1, commi 280-284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), possono considerarsi valide anche agli effetti dell’attuale disciplina agevolativa, come già chiarito con circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 2016, pur tenendo conto del nuovo contesto normativo.

Inoltre, anche per il settore moda, come per tutti gli altri settori produttivi, sono applicabili gli incentivi previsti l’art.1, commi da 8 a 13 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cd. super e iper-ammortamento) per le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi in chiave Industria 4.0.

Allegati Links Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 15 settembre 2017 - Industria 4.0, appuntamento alla Camera per risultati e linee guida - A. Lupoi

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