Covid-19. Certificati per malattia e novità sul lavoro agile
Pubblicato il 04 marzo 2020
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In conseguenza del Dpcm 1° marzo 2020, cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020.
Cessa altresì di produrre effetto ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e urgente, adottata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Il Dpcm in argomento produce effetti dal 2 fino all'8 marzo 2020.
Tra le ulteriori disposizioni contenute nel Dpcm 1° marzo 2020, l’estensione del lavoro agile semplificato – dunque, anche senza accordo individuale e con informativa ai lavoratori via mail anche con il modello Inail ad hoc - a tutto il territorio dello Stato e per tutta la durata dello stato di emergenza (31 luglio 2020, la durata dello stato di emergenza fissata dalla deliberazione del Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020).
Si ricorda che il lavoro agile può essere svolto a casa o in sedi alternative (articolo 18 della legge 81/2017), senza precisi vincoli di orario o di luogo, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa.
Sul fronte Inail, i datori di lavoro non devono denunciare ai fini assicurativi il personale dipendente già assicurato per le attività svolte all’interno dell’azienda, se adibito alle stesse mansioni ma in modalità agile.
Covid-19. I certificati medici al tempo del coronavirus
Il Dpcm 1° marzo 2020 detta i tempi ai fini della certificazione medica che giustifica l'assenza dal lavoro per malattia, tra segnalazione dell'esistenza del rischio, avvio della sorveglianza sanitaria, isolamento fiduciario, quarantena.
Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro della circostanza che determina l’assenza dal lavoro.
Gli step:
- chi è rientrato in Italia nei 14 giorni precedenti il 1° marzo 2020 o ha soggiornato in una zona a rischio di epidemia, indicate con un allegato al decreto, deve informare dell'eventualità contagio il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e il proprio medico di base, attraverso i canali designati dalle Regioni;
- ricevuta la segnalazione, l'Azienda sanitaria contatta telefonicamente il segnalante e avvia un'indagine conoscitiva per valutare la sussistenza del rischio, in base ai movimenti e ai contatti descritti;
- successivamente, se l'operatore ritiene che sia il caso di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario lo comunica al medico curante, che dovrà rilasciare il relativo certificato medico telematico;
- se la verifica del contagio dà esito positivo, l'operatore sanitario invia una dichiarazione all'Inps, al datore di lavoro e al medico curante sulla sopraggiunta esigenza di tutela della sanità pubblica che ha determinato la quarantena del paziente, indicando anche la data di inizio e di fine del provvedimento;
- il medico curante emettere il certificato telematico e il datore di lavoro procedere all'erogazione della retribuzione e dell'indennità di malattia, con le regole proprie del settore di operatività e del Ccnl.
- edotto.com - Edicola del 3 marzo 2020 - COVID-19, le misure straordinarie in materia di lavoro - Bonaddio
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