Costi black list con prova bis
Pubblicato il 26 maggio 2006
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Il Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive in risposta ad un interpello preventivo di cui all’articolo 21 della legge 413/1991 ha rilasciato un suo parere in cui affronta il discorso sui costi black list e sulla loro deducibilità. Per dedurre le spese sostenute con un’impresa residente a Singapore non basta dimostrare la pura esistenza della società estera, ma anche, e soprattutto, l’esercizio di un’attività economica. Il Comitato, pertanto, con il parere 12/2006 afferma che per superare la presunzione antielusiva (contenuta nell’articolo 110, comma 10, del Tuir) dell’indeducibilità dei costi contratti con imprese residenti in paesi a fiscalità privilegiata è necessario dimostrare oltre all’esistenza del soggetto estero anche l’esercizio affettivo di un’attività commerciale da parte dello stesso. Tale parere è conseguente ad una prima integrazione documentale richiesta dall’organo consultivo. Tuttavia, la produzione probatoria della società istante si è dimostrata ancora una volta inidonea a vincere la presunzione antielusiva contenuta nell’articolo 110, comma 10, del Tuir. In questo senso il parere del Comitato non si discosta dalla posizione assunta sia dalle Entrate (risoluzione n. 46 del 2004) sia dal Comitato stesso (parere n. 5 del 2004).
- ItaliaOggi, p. 34 – Costi black list con prova bis – Mazzei
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