Contumacia Ok titolo esecutivo europeo

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Contumacia Ok titolo esecutivo europeo

Una sentenza della Corte Ue dà il via all'applicazione del titolo esecutivo europeo anche se il credito è accertato con una sentenza definitiva pronunciata in contumacia. Se il debitore non fa nulla per contestare il credito, non costituendosi con atti scritti, pur essendo invitato a farlo, o non comparendo in udienza, tale credito si ritiene non contestato.

La Corte di giustizia Ue, su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Bologna, abbatte gli ostacoli dell’ordinamento nazionale all’applicazione della procedura prevista dal regolamento Ue n. 805/2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

Dunque, con la sentenza C-511/14 del 16 giugno 2016, è superato, a vantaggio dei creditori, l'ordinamento interno che prevede che l’assenza del debitore in un procedimento non equivale a non contestazione del credito.

Non interpretare le norme del regolamento in base all'ordinamento interno, se non espresso

Le condizioni in presenza delle quali, in caso di sentenza contumaciale, un credito si considera non contestato, ex articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, devono essere determinate in modo autonomo, sulla base di questo solo regolamento.

Ciò vuol dire che se manca un rinvio al diritto nazionale, per garantire l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione e il rispetto del principio di uguaglianza, l'interpretazione deve avvenire tenendo conto unicamente delle norme Ue.

E, nel caso di specie, il richiamo non c'è e la nozione di credito non contestato è quella del regolamento Ue: “tutte le situazioni in cui un creditore, tenuto conto dell'assenza accertata di contestazione da parte del debitore in ordine alla natura o all'entità del debito, abbia ottenuto, in particolare, una decisione giudiziaria contro quel debitore”.

Irricevibilità posta dal Governo italiano

Infine, sull'eccezione di irricevibilità posta dal Governo italiano è precisato che la certificazione di una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo costituisce un atto di natura giurisdizionale, ai fini della cui adozione il giudice nazionale può adire la Corte sottoponendole una questione pregiudiziale. Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

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