Contributi Ssn, le cartelle in commissione tributaria
Pubblicato il 13 aprile 2007
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In seguito alla sentenza n. 123/2007 della Corte di Cassazione, che ha riconosciuto l'esclusiva competenza, in materia di Ssn, alle Commissioni tributarie, l'Inps ha promulgato il messaggio n. 9155/2007, riguardante le nuove modalità di impugnazione delle cartelle di pagamento.
Il contribuente potrà fare opposizione, entro 60 giorni dalla notifica della cartella, presso la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'Inps che ha emesso il ruolo contro cui si ricorre. Il ricorso dovrà essere notificato alla sede Inps tramite posta, ufficiale giudiziario, oppure consegnandolo all'impiegato addetto.
Qualora il pagamento della cartella dovesse causare danni gravi o irreparabili, il contribuente avrà la possibilità di presentare la domanda di sospensione, attuabile fino alla data di pubblicazione della sentenza. Nel caso di cartelle contenenti sia tributi del Ssn che ordinari, sarà obbligatorio presentare opposizione separata alla Commissione tributaria ed al Giudice del lavoro.
- ItaliaOggi, p. 37 – Contributi Ssn, le cartelle in commissione tributaria
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