Contratti a termine, il “soggiorno” non fa la scadenza

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La Cassazione, sezione Lavoro, con sentenza n. 29920 del 22 dicembre scorso, sostiene che le norme dettate per l’impiego di lavoratori stranieri extracomunitari dal Testo unico sull’immigrazione (dlgs 286/98) non contengono deroghe alla disciplina stabilita dalla legge 230 del 1962 in tema di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato; la durata del rapporto di lavoro non può dipendere dalla validità del permesso di soggiorno e il datore che interrompe, quando la sua autorizzazione a restare in Italia scade, il contratto con il cittadino extracomunitario – per il quale, grazie al principio di parità di trattamento con i lavoratori italiani, valgono le medesime regole – sostenendo ai giudici che il vincolo è cessato per mutuo consenso o per giustificato motivo, dà vita ad un comportamento illegittimo.

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