Conto di pagamento con caratteristiche di base
Pubblicato il 31 marzo 2017
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017, è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 37 del 15 marzo 2017, attuativo della direttiva 2014/92/UE, in tema di comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.
Il nuovo testo, in vigore dal 14 aprile 2017, introduce misure volte a garantire una maggiore trasparenza informativa per i conti di pagamento, delle procedure semplificate per il trasferimento del conto medesimo, nonché un regime tariffario agevolato nel caso di apertura di un conto di pagamento di base.
Il provvedimento, si applica ai conti di pagamento offerti a consumatori oppure sottoscritti da questi ultimi, che consentono, almeno, l'esecuzione delle operazioni di versamento di fondi, di prelievo di contanti, di esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento.
Trasparenza nelle informazioni
Viene, in particolare, prescritto che i prestatori di servizi di pagamento forniscano ai consumatori le informazioni precontrattuali e le comunicazioni periodiche relative al conto di pagamento, attraverso, rispettivamente, un "Documento informativo sulle spese" e un "Riepilogo delle spese”, documenti, questi, che devono essere forniti unitamente a tutte le altre informazioni richieste per i conti di pagamento secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia.
Conto di base Servizi obbligatoriamente ricompresi
Come anticipato, si segnala, tra le altre novità del Decreto legislativo n. 37/2017, la previsione ai sensi della quale le banche, Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati sono tenuti ad offrire un conto di pagamento con caratteristiche di base, denominato, appunto, "conto di base".
A questo conto, potranno accedere tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza.
Il conto di base include, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, un numero determinato di operazioni annue, effettuabili senza addebito di ulteriori spese, che sarà definito con decreto del ministro dell'Economia, sentita la Banca d'Italia.
Le operazioni e i servizi che devono essere inclusi in questo conto comprendono, almeno, quelli elencati nell'allegato A al testo del Decreto ed ossia:
- apertura, gestione e chiusura del conto di pagamento;
- accreditamento di fondi sul conto di pagamento (es. deposito di contante, ricezione di bonifici);
- prelievo di contante all'interno dell'Unione, anche al di fuori degli orari di apertura del prestatore di servizi di pagamento;
- emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito.
Nell’ambito dell’Ue dovranno, altresì, essere ricomprese le operazioni di pagamento, quali addebiti diretti, operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, utilizzabile anche online nonché bonifici e ordini permanenti di bonifico presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento e attraverso gli altri canali eventualmente disponibili, compreso quello online.
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