Contante fino a 999 euro. Contraccolpi nel rapporto di lavoro

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Con articolo 12, comma 1, il Decreto Legge 4 dicembre 2011, n. 201, riduce ancora il limite per la tracciabilità dei pagamenti:

1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro mille (…)”.

L’originaria soglia posta dal Legislatore era di 12.500,00 euro, passata – attraverso successivi interventi normativi – a 5.000,00 euro e, infine, 2.500,00 euro.

Dal 6 dicembre 2011, il nuovo ultimo limite è dunque fissato a 1.000 euro (999 euro quello all’uso del contante). Il contraccolpo sui sistemi di pagamento delle retribuzioni e dei compensi ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori, non è faticoso aspettarsi, è formidabile.

Peraltro, aziende e professionisti saranno piantati in asso dal periodo transitorio, che pertanto non varrà oltre il 31 gennaio 2012 a sospendere le sanzioni che la Legge ha ordinato nei casi di trasferimenti oltre soglia.

La norma vieta, così, il trasferimento – anche quando effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia, che paiano artificiosamente frazionati (è “frazionata” un'operazione economica unitaria, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti, realizzata con più operazioni, singolarmente inferiori al limite imposto, tutte effettuate in momenti diversi ed in un periodo contenuto, fissato in sette giorni, ferma restando la legittimità dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale) - di:

  • denaro contante,
  • libretti di deposito (bancari o postali) al portatore,
  • titoli al portatore

che superino o siano pari all’importo sopraindicato di 1.000,00 euro.

Nel rapporto di lavoro, in certi settori come edilizia e agricoltura o lavoro domestico, è frequente il pagamento di acconti settimanali che, cumulati, superano facilmente il limite di 1.000,00 euro.

La Legge non stabilisce un principio di cumulabilità di distinte operazioni svolte tra gli stessi soggetti. Perciò, sono astrattamente ammessi più pagamenti tra i medesimi soggetti a condizione che si riferiscano a operazioni diverse. Ma, è possibile che le stesse parti diano luogo a più trasferimenti che riguardano la medesima operazione. Resta, quale unico interesse, il limite quantitativo di 1.000,00 euro.

In via generale, va desunta l’ammissibilità di operazioni di importi anche complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, se il frazionamento in più importi “inferiori alla soglia” é previsto da prassi commerciali o é conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio, vendite a rate) e non, invece, artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di importanti somme in contanti.

Ecco, dunque, che i salari e gli stipendi di importo superiore al limite, in via generale, vanno corrisposti con assegno bancario o circolare non trasferibile, bonifico bancario o altre modalità di pagamento tracciato, previste dalla legge (é prassi, nei settori di attività sopraccitati, il pagamento di acconti settimanali in contanti di importo inferiore a 1.000,00 euro che complessivamente danno luogo ad una paga mensile pari o superiore a quel limite). Riguardo ai rapporti di lavoro in essere, la prassi dà vita ad un diritto acquisito nel contratto individuale dal lavoratore che, perciò, non viola alcuna regola di antiriciclaggio. Neppure il suo datore. Tuttavia, nei nuovi rapporti di lavoro, questi dovrebbe regolamentare, nel contratto individuale, i criteri di pagamento della retribuzione, anche confermando la consuetudine esistente per la generalità dei lavoratori presenti in azienda.

Quanto all’aspetto dell’ammenda, il Legislatore conferma la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 58 del D.Lgs. n. 231/07: quella compresa tra l’1 e il 40%, calcolata sull’importo indebitamente trasferito.

La sanzione opera nella stessa misura sull'importo trascritto sull’assegno privo della clausola di non trasferibilità. Ciò nondimeno, la Legge prevede un importo minimo della sanzione di 3.000 euro, aumentata di cinque volte qualora i trasferimenti di denaro superino l’importo di 50.000 euro.

E’ previsto che il soggetto che ha violato, possa mitigare la sanzione beneficiando dell’istituto dell’oblazione (articolo 16 della Legge 689/81). Ricevuta la contestazione, il destinatario della sanzione potrà versare, entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto di contestazione, una somma ridotta (la terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa) o, se più favorevole, quando stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo.

Le sanzioni sono irrogate dagli uffici territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze.

Sempre il Ministero dell’economia, con circolare n. 2 del 16 gennaio 2012, ha fissato l'iter del procedimento sanzionatorio per le violazioni di contanti e titoli al portatore oltre soglia, schematizzandolo in 5 fasi principali:

a) contestazione:

il limite temporale per notificare le contestazione dei trasferimenti di titoli al portatore oltre soglia, salvo interruzioni dei termini di decadenza per chiarimenti ed integrazioni, è fissato in 90 giorni;

b) istruttoria:

alla fase di contestazione fa seguito, entro 30 giorni, l’invio delle memorie difensive o la richiesta di audizione presso la sede competente della Rts;

c)
decretazione:

il nucleo che redige il processo verbale decreta la sanzione;

d)
notifica:

segue la notifica del provvedimento sanzionatorio al trasgressore che ha compiuto la violazione entro i cinque anni dall'avvenuta notifica della contestazione;

e)
esecuzione:

dopo la notifica del decreto, e scaduti i termini di impugnabilità (30 giorni, 60 se l'interessato risiede all'estero), l'ufficio deve inviare un sollecito di pagamento prima di procedere all'iscrizione a ruolo tramite Equitalia.

Queste interpretazioni sono state rese con circolare n. 1/2012 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

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