Consulenti del lavoro contro i costi della convalida delle dimissioni
Autore: Gioia Lupoi
Pubblicato il 05 maggio 2012
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È tacciata, dai consulenti del lavoro, di rappresentare l’ennesimo aggravio burocratico (di procedure e costi) la convalida di dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, disposizione che probabilmente arriverà dall’articolo 55 del ddl di riforma del mercato del lavoro (già in iter parlamentare).
È una previsione che mira a contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, usate soprattutto (ma non solo) per licenziare lavoratrici in caso di maternità.
Gli obblighi:
- sia la risoluzione consensuale che la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice in gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento (o adozione internazionale) dovranno essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio (Dtl);
- per gli altri lavoratori sia le dimissioni che la risoluzione consensuale dovranno essere convalidate dalla Direzione territoriale del lavoro o dal Centro per l’impiego territorialmente competenti, o presso le sedi individuate dai CCNL (in alternativa potrà effettuarsi la sottoscrizione di apposita dichiarazione del lavoratore in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro).
Si ricorda anche l’aggravio di sanzione, che sale fino ad un massimo di 30 mila euro.
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