Congedo di maternità e congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro secondo i nuovi regolamenti Ce

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Con la circolare n. 71, del 22 maggio 2012, l'Inps comunica le precisazioni fornite dal Ministero del lavoro a seguito dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari concernenti le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell'Unione europea.

L'accredito figurativo e il riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, previsti rispettivamente dall'art. 25, comma 2, e 35, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001, devono ritenersi preclusi quando i periodi stessi risultino a vario titolo coperti negli ordinamenti pensionistici dei Paesi dell'Unione europea. Per quanto concerne, invece, l’accredito dei citati periodi coperti da contribuzione in Paesi extracomunitari convenzionati, ciascuna fattispecie sarà valutata in conformità a quanto previsto dalla convenzione di sicurezza sociale stipulata con ogni singolo Stato.

In materia di totalizzazione, si fa riferimento alla legislazione italiana per la qualificazione dei periodi italiani accreditati per congedo di maternità al di fuori del rapporto di lavoro sovrapposti a periodi esteri.

I chiarimenti fanno riferimento in particolar modo all'art. 12 del regolamento CE n. 987/2009, il quale stabilisce che è preso in considerazione solo il periodo di assicurazione o di residenza maturato a titolo di assicurazione obbligatoria sotto la legislazione di uno Stato membro, qualora si verificasse la coincidenza con un periodo di assicurazione volontaria o facoltativa continuata maturato in un altro Stato membro.
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