Congedi, esclusiva dei figli
Pubblicato il 23 giugno 2008
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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16207/2008, ha accolto il ricorso avanzato da un'impresa nei confronti di un proprio dipendente che era stato licenziato in quanto nel periodo di astensione facoltativa non si era occupato della figlia piccola, bensì della pizzeria acquistata dalla moglie. Mentre i giudici di primo grado avevano accolto le ragioni dell'impresa sostenendo che la legge non tutela l'astensione dal lavoro a prescindere da come venga utilizzato il tempo, la Corte di Appello, sulla scorta del principio secondo cui l'unica condizione per l'esercizio del congedo parentale è il collegamento con le esigenze organizzative della famiglia, aveva invece annullato il licenziamento, riordinato la reintegrazione del soggetto e condannato l'azienda alla corresponsione delle retribuzioni arretrate. La Suprema Corte, tuttavia, ha ribaltato la decisione della Corte di Appello sostenendo che si configura un abuso per sviamento della funzione propria del diritto quando si accerti che il periodo di sospensione dal lavoro, che dovrebbe essere utilizzato dal padre per dedicarsi alla cura della figlia, venga invece utilizzato per svolgere una diversa attività lavorativa. Tale abuso deve essere valutato dal giudice al fine di verificare la sussistenza della giusta causa di licenziamento. La Cassazione, quindi, nell'accogliere il ricorso avanzato dall'impresa ha rinviato ad una diversa Corte d'Appello per un nuovo esame della vicenda.
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