Confisca sui beni dell'amministratore per il recupero Iva

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15050 del 2 aprile 2013, rigetta il ricorso presentato da un amministratore di una società nei confronti del quale – causa evasione dell'Iva – si era proceduto al sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, sui suoi beni personali, nonostante il profitto del reato fosse rimasto nelle casse della società, non interessate invece dal sequestro.

I giudici della Corte specificano che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato può incidere sia sui beni dell'ente beneficiario del reato che su quelli della persona che lo ha commesso. Nello specifico, per i reati tributari il sequestro preventivo non può essere disposto sui beni immobili appartenenti alla persona giuridica ove si proceda per le violazioni finanziarie commesse dal legale rappresentante, a meno che l'azienda non costituisca una copertura utilizzata per commettere illeciti. Resta quindi la responsabilità penale del legale rappresentante o di chi ha agito per la persona giuridica, con il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente.

Già in precedenti pronunce (n. 7138/2011), la Cassazione aveva precisato che “in casi commessi nell'interesse della persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sui beni della persona fisica non richiede, per la sua legittimità, la preventiva escussione del patrimonio dell'ente”.
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