Confisca sia per il prezzo che per il profitto

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7877 depositata il 26 febbraio 2013, stabilisce che, nei reati tributari, sia al prezzo che al profitto può essere applicata la confisca per equivalente.

I giudici sottolineano come per profitto confiscabile debba intendersi “qualsiasi vantaggio patrimoniale derivante dalla consumazione del reato e anche in risparmio di spesa”. L'imposta evasa nel reato tributario costituisce il vantaggio. Richiamato anche il concetto di pertinenzialità necessario per la confisca: per i giudici – nella confisca per equivalente - non occorre che sia dimostrato il nesso pertinenziale tra reato e somme confiscate (o sequestrate).

Respinto così il ricorso del contribuente.
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