Confermato l'accertamento per scostamento dagli studi e versamenti bancari ingiustificati
Autore: Cristina Ricciolini
Pubblicato il 08 maggio 2013
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Con la sentenza n. 10584, del 7 maggio 2013, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, legittima l'accertamento induttivo dei redditi basato sullo scostamento del reddito dichiarato dagli studi di settore, così come previsto dall'art. 39 del DPR n. 600/1973. Gli Uffici, poi, non sono tenuti alla verifica di tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, potendo valutare anche solo alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente.
Si sottolinea, inoltre, che assumono sempre rilievo per la ricostruzione del reddito imponibile i dati del conto corrente bancario del titolare, qualora questi non sia in grado di fornire motivate giustificazioni in merito, ai sensi dell'art. 32 del DPR 600/1973.
I Giudici accolgono così il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione dei giudici di merito con la quale si annullava un avviso di accertamento emesso nei confronti di un veterinario, motivata con il fatto che il solo scostamento del dichiarato dallo studio di settore non era sufficiente a giustificare il metodo induttivo.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 25 - Studi, motivazione «light» - Sacrestano
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