Con i continui slittamenti, il ritardo delle rate del condono è perdonato
Autore: Gioia Lupoi
Pubblicato il 01 luglio 2013
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È per la sussistenza di incertezze normative ed il susseguirsi dello slittamento dei termini che il ritardo del pagamento della seconda rata non determina la decadenza, per il contribuente, dal condono sulla rottamazione dei ruoli, ex articolo 12 della legge 289/2002.
È quanto ha stabilito la Ctr Piemonte con la sentenza 63/1/2013 del 12 giugno 2013.
“E' innegabile - spiega la Commissione - che la normativa del condono e la reiterazione delle date degli adempimenti hanno determinato una situazione d'estrema incertezza, che ha indotto in errore il contribuente”.
Nel caso di specie, il debito scaturito dal condono (25% dei ruoli) doveva essere pagato in due rate, la seconda delle quali è stata pagata in ritardo dal contribuente, che si vedeva recapitare dal Fisco la notifica del diniego del condono per versamento tardivo. Adite le vie legali, il ricorrente ha trovato ragione in appello.
Secondo lo Statuto del contribuente, disposizioni tributarie e informazioni devono essere trasparenti e chiare.
In ultimo, si precisa che l’articolo 12 della legge 289/2002 non indica conseguenze nei ritardi dei pagamenti delle rate.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 4 - Rata in ritardo, il condono è salvo - Falcone
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