Comunicazioni degli albi professionali all’Anagrafe tributaria. Si apre alla telematica

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Comunicazioni degli albi professionali all’Anagrafe tributaria. Si apre alla telematica

Indicazioni dalle Entrate sulle modalità di effettuazione della comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi a iscrizioni, variazioni e cancellazioni, in albi, registri ed elenchi istituiti per l’esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo. L’onere ricade sugli Ordini professionali territoriali e su altri enti e uffici, preposti alla tenuta dei detti elenchi.

Ordini professionali. Comunicazione dei dati di iscrizione, variazione e cancellazione degli iscritti con modalità telematica

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. 26004 del 27 gennaio 2021, in considerazione del Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs n. 82/2005), prevede l’estensione, per quanto riguarda i dati del 2020, dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione al fine di razionalizzare e semplificare le attività gestionali connesse a tale adempimento.

Data l’eterogeneità dei soggetti obbligati e con il fine di garantire la massima qualità delle informazioni inviate, l’Agenzia illustra come può avvenire la comunicazione:

  • direttamente o tramite un intermediario qualificato, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia;
  • attraverso i Consigli nazionali, che abbiano ricevuto indicazioni in tal senso dagli Ordini territoriali, utilizzando sempre i servizi telematici dell’Agenzia;
  • tramite i Consigli nazionali nell’ambito di specifiche convenzioni per lo scambio di dati con l’Agenzia delle Entrate.

Oggetto della comunicazione

La comunicazione annuale ha ad oggetto, per tutti i soggetti che siano risultati iscritti almeno un giorno per l’anno di riferimento della comunicazione, i dati delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni, nonché quelli dei periodi di sospensione.

Si specifica che l’onere spetta sempre agli ordini territoriali, anche qualora abbiano trasmesso i dati al Consiglio nazionale ma quest’ultimo per qualunque motivo non li abbia inviati all’Agenzia e in ogni altra ipotesi di comunicazione non trasmessa. Pertanto, Ordini e Consigli nazionali sono tenuti ad adeguare i propri sistemi informativi per effettuare tale comunicazione.

Termine di invio delle comunicazioni

Le comunicazioni oggetto del provvedimento devono essere effettuate entro il 30 giugno di ciascun anno, con riferimento ai dati relativi all’anno precedente.

Il documento è composto anche da 3 allegati contenenti:

  • il tracciato record da utilizzare per la comunicazione (allegato 1);
  • le istruzioni per la compilazione del tracciato, la trasmissione della comunicazione e la successiva gestione degli esiti della trasmissione (allegato 2);
  • il tracciato record dell’allegato alla ricevuta telematica (allegato 3).
Allegati

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