Compenso oltre le tariffe solo se l'attività in più è volta ad un fine ulteriore

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Perché un notaio, avendo svolto prestazioni professionali non strettamente connesse con l'esercizio della funzione pubblica notarile, possa richiedere, ex articoli 34 del Decreto ministeriale del 30 novembre 1980 e 2233 del Codice civile, un autonomo e separato compenso rispetto a quello già ricevuto per la propria prestazione professionale è necessario che le dette prestazioni poste in essere siano consistite in attività “che, pur trovando occasione nella stesura dell'atto, non sono necessarie ad assicurarne gli effetti ma perseguono un fine ulteriore e diverso”. Per contro, non possono essere ritenute tali tutte quelle attività, sic et simpliciter, diverse dalla materiale redazione del rogito medesimo.

E' quanto precisato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 15963 del 21 luglio 2011, sentenza con cui si sono pronunciati relativamente al compenso di un notaio che aveva giustificato l'applicazione, nei confronti di un cliente, di una tariffa superiore ai massimi consentiti sull'assunto che la stipula dell'atto per il quale era stato incaricato aveva avuto necessità anche di una consulenza legale e fiscale.
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