Commercialisti Riduzione crediti formativi solo se non si esercita la professione
Pubblicato il 04 maggio 2017
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Con pronto ordine n. 47/2017, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti risponde ad una richiesta di chiarimenti inoltrata dall'Ordine territoriale di Ragusa circa l'ipotesi di riduzione “per non esercizio della professione” dell'obbligo formativo previsto dall'articolo 5 del Regolamento per la formazione professionale continua.
Al riguardo il Cndcec fa presente che la concessione da parte del Consiglio dell'Ordine della riduzione dei Cfp utili per l'assolvimento dell'obbligo formativo, nell'ipotesi di “non esercizio della professione”, presuppone che l'istante dichiari sotto la propria responsabilità di:
- non essere in possesso di partita Iva,
- non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza o soggetto al relativo obbligo
- non esercitare, neanche occasionalmente, l'attività professionale.
Specifica il pronto ordine n. 47/2017 che lo svolgimento delle funzioni di consulente tecnico e di delegato alle vendite (art. 1, Dlgs 139/2005) costituiscono attività tipica della professione e, di conseguenza, gli iscritti che esercitano tali funzioni non possono essere dispensati dallo svolgimento dell'attività formativa ordinaria, che prevede la maturazione di 30 crediti annuali.
- eDotto.com – Edicola 30 marzo 2017 - Commercialisti su incompatibilità e formazione professionale – Pichirallo
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