Commercialisti, conguaglio contributo dovuto per l’anno 2022 in scadenza

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Commercialisti, conguaglio contributo dovuto per l’anno 2022 in scadenza

Il Cndcec ha fornito le istruzioni per il versamento del conguaglio sui contributi dovuti al Consiglio Nazionale per il 2022.

Con l’Informativa n. 120 del 14 dicembre, indirizzata ai presidenti degli Ordini territoriali, vengono definiti i criteri per determinare l’importo del conguaglio dovuto per l’anno in corso.

In particolare, il CNDCEC ricorda che l’importo del conguaglio dovuto per l’anno 2022 sarà determinato tenendo conto di quanto segue:

  • il contributo annuale determinato dal Consiglio Nazionale a carico di ciascun iscritto, se riscosso dall'Ordine territoriale, deve essere versato al CNDCEC anche nel caso di cancellazione o sospensione del professionista nel corso dell'anno;
  • il contributo annuale è dovuto al Consiglio Nazionale anche per gli iscritti e le STP che richiedono la cancellazione in corso d'anno;
  • in caso di trasferimento la quota è dovuta dall'Ordine territoriale che l'ha effettivamente riscossa;
  • i passaggi dall'Albo all'Elenco e viceversa, nell'ambito del medesimo Ordine non incidono ai fini del calcolo complessivo;
  • le quote non riscosse dall'Ordine e dovute dagli iscritti morosi per i quali l'Ordine dimostri di aver provveduto alla sospensione, ovvero di aver aperto, entro il 31 dicembre dell'anno di competenza, il procedimento disciplinare ai fini dell'irrogazione del provvedimento di sospensione per morosità non sono versate al CNDCEC;
  • l'adozione del provvedimento disciplinare non fa venire meno, in ogni caso, i doveri di riscossione dei contributi da parte dell'Ordine territoriale ed il successivo versamento al Consiglio Nazionale delle somme dovute.

Nell’informativa viene riportata una tabella che indica come calcolare l’ammontare dovuto, tenendo conto del numero degli scritti al 31 dicembre 2021 e dei nuovi iscritti nel 2022, del numero di trasferimenti da altri Ordini e di quelli cancellati per trasferimenti e per morosità/decesso.

ATTENZIONE: Il conguaglio dovuto per l’anno 2022 sarà dato dalla differenza tra il contributo determinato in base ai criteri individuati e quello calcolato sulla base degli iscritti al 31 dicembre 2022.

SCADENZA: L’importo così ottenuto dovrà essere versato entro e non oltre il 31 gennaio 2023.

Rimarranno da corrispondere gli importi relativi alla gestione degli iscritti sospesi per morosità e di coloro per i quali è stato avviato il procedimento disciplinare ai fini dell'irrogazione del provvedimento di sospensione per morosità.

Inoltre, entro il 31 gennaio 2023, si dovrà versare il conguaglio relativo agli anni 2020 e 2021, relativo agli iscritti morosi per i quali, in detti anni, sono stati avviati i procedimenti disciplinari e irrogati i provvedimenti di sospensione.

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