Collaborazioni solo con obiettivi

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Il Tribunale di Milano, a mezzo di sentenza del 2 agosto 2006, pone sotto suo esame la questione della conversione del contratto a progetto illegittimo in contratto di lavoro di natura subordinata, offrendo numerosi spunti di approfondimento.

Le pronunce susseguitesi fino ad oggi, facendosi carico di delimitare i confini di quella conversione, prevista dall’articolo 69, comma 1, della legge “Biagi”, hanno ritenuto che essa si verifichi nel solo caso in cui manchi del tutto un progetto, formale (perchè non si è redatto alcun contratto) o sostanziale (perché il collaboratore non è adibito ad alcuno specifico progetto).

Diversamente, la sentenza in commento, pur in presenza di un contratto a progetto (formale e sostanziale) e senza basarsi sui risultati dell’istruttoria, ha ravvisato la fattispecie delineata nell’articolo sopra richiamato (mancata individuazione di uno specifico progetto) ritenendo la collaborazione un rapporto di lavoro di natura subordinata.

Un’interpretazione decisamente più severa, che rischia di costare cara ai datori.

Ne deriva che se il contratto di lavoro a progetto non contiene un preciso, circoscritto programma di lavoro od obiettivo, vi è una “messa a disposizione dell’attività lavorativa”, che “può essere utilizzata per soddisfare esigenze varie, mutevoli e indeterminate”, con la conseguenza che si realizza l’ipotesi di cui all’articolo 69, comma 1, della legge Biagi e che la collaborazione si considera di natura subordinata a tempo indeterminato sin dalla sua costituzione.     

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