Collaboratori con iscrizione

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Con il messaggio n. 7505 del 2 aprile, l’Inps ha precisato che l’obbligo in carico ai committenti di comunicare l’inizio del rapporto di collaborazione comportante l’iscrizione alla Gestione separata dei collaboratori e degli associati in partecipazione, in base al decreto ministeriale 30 ottobre 2007, non fa venir meno il vincolo di iscrizione all’Inps. Il richiamo è all’articolo 1, comma 1180 della legge Finanziaria 2007 che stabilisce, tra l’altro, che in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è collocata la sede di lavoro. La comunicazione va effettuata entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti. L’Inps precisa che l’obbligo a carico del lavoratore coincide con l’inizio del primo rapporto di collaborazione. L’iscrizione è infatti unica e non è necessario procedere a una nuova iscrizione nel caso il primo rapporto sia ormai cessato e se ne sia instaurato uno nuovo.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 44 – Co.co.co., rimane l’iscrizione all’Inps – Leonardi

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