CNF: trasmissione immediata del ricorso contro la decisione disciplinare
Pubblicato il 29 marzo 2018
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Con circolare 2-C-2018 del 28 marzo 2018, il Consiglio nazionale forense ha informato i Presidenti dei Consigli dell’ordine, le Unioni regionali forensi e i Consigli distrettuali di disciplina, della delibera, immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2018, con la quale è stato modificato l'articolo 33, comma 3 del Regolamento n. 2/2014 sul procedimento disciplinare.
Modifica del Regolamento sul procedimento disciplinare
Il ritocco riguarda la disposizione sull’impugnazione delle decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina, ed è stato deciso – si legge nel testo della comunicazione – a seguito delle consultazioni di cui all'articolo 50, comma 5, della Legge n. 247/2012, ossia sentiti gli organi circondariali.
Il novellato comma 3 prevede che il ricorso avverso le decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina, da spedire alla segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione ovvero a quella del Consiglio dell’Ordine presso cui l’incolpato è iscritto, venga immediatamente (non più “senza indugio”) trasmesso al Consiglio distrettuale di disciplina per le ulteriori incombenze.
E’, altresì, aggiunto il periodo secondo cui “Qualora il ricorso sia stato presentato od inviato presso la Segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina, questa provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il quale il ricorrente è iscritto”.
Con l’occasione, il CNF ha trasmesso anche il testo del Regolamento n. 2/2014, coordinato con le modifiche da ultimo approvate.
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