Cndcec su prescrizione dell'azione disciplinare
Pubblicato il 30 agosto 2017
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Con il Pronto Ordini n. 157/2017 del 3 agosto, il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti risponde ad un quesito in materia disciplinare.
Riguardo alla prescrizione dell'azione disciplinare, il Cndcec ravvisa che si devono distinguere due ipotesi:
- il procedimento disciplinare trae origine da fatti punibili solo in tale sede;
- il procedimento disciplinare ha luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali è stata iniziata l'azione penale.
Prescrizione azione disciplinare: due ipotesi
L'opinione del Cndcec in merito, resa con il PO n. 157/2017, è la seguente:
- nel primo caso, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto;
- nel secondo caso, l'azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale, che non è di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso, e ha come oggetto lo stesso fatto oggetto dell'imputazione penale e la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
Secondo il Consiglio Nazionale, dunque, il principio di decorrenza della prescrizione della sentenza penale si applica nel caso in cui il procedimento penale venga definito per estinzione del reato per prescrizione.
Tale conclusione è supportata dalla considerazione che per i fatti oggetto del procedimento disciplinare è prevista anche una sanzione penale, che non si può applicare a causa dell'estinzione del reato per prescrizione.
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