Cndcec, requisiti dei corsi per la formazione equipollente commercialisti/gestori crisi sovraindebitamento
Pubblicato il 12 aprile 2018
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Con nota informativa n. 31/2018, il Cndcec comunica che in virtù dell’equipollenza tra la formazione dei commercialisti e quella iniziale e biennale dei gestori della crisi da sovraindebitamento, per assolvere all’obbligo formativo iniziale e biennale a carico dei gestori della crisi (40 ore complessive) è possibile partecipare a corsi di formazione:
- della durata non inferiore a 12 ore;
- che abbiano per oggetto le materie della crisi d’impresa e del sovraindebitamento.
I corsi possono essere organizzati dagli Ordini territoriali, dai Soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 11 del Regolamento FPC, dalle Scuole di Alta Formazione e non richiedono la preventiva autorizzazione del Ministero della Giustizia.
Gli Ordini territoriali dovranno rilasciare ai partecipanti un attestato nominativo da cui risulti, oltre al numero di ore di effettiva partecipazione e a quello dei crediti formativi conseguiti:
- che il corso ha ad oggetto le materie della crisi d’impresa e del sovraindebitamento;
- che il corso di formazione è “equipollente”.
Nella nota, si ricorda che a disciplinare l’equipollenza è il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua dei commercialisti, approvato dal Cndcec e pubblicato sul bollettino del Ministero della Giustizia il 31 gennaio 2018.
- eDotto.com - Edicola del 6 febbraio 2018 - CNDCEC, informativa sul nuovo Regolamento sulla formazione continua applicabile al triennio 2017-2019 - A. Lupoi
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