Cndcec. Gestori crisi, crediti equipollenti se il corso è accreditato
Pubblicato il 27 febbraio 2020
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La formazione professionale per i gestori della crisi è oggetto di chiarimenti da parte del Cndcec.
Iscrizione nell’elenco dei gestori della crisi – articolo 4 del Dm 202/2014 - e mantenimento dell’iscrizione necessitano di 40 ore iniziali e biennali.
L’Ordine può stabilire i criteri per l’equipollenza dei corsi.
Nell’informativa n. 14 del 24 febbraio 2020, il Consiglio Nazionale spiega che sono corsi equipollenti, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per la FPC, i corsi di “formazione” della durata non inferiore a 12 ore, aventi a oggetto le materie della crisi d’impresa e del sovraindebitamento.
Tali corsi, si legge, consentono agli iscritti - per il solo accreditamento da parte del Consiglio Nazionale - di conseguire i crediti formativi utili per l’iscrizione nel registro dei gestori della crisi.
L’Ordine o il “soggetto autorizzato” che abbia organizzato l’evento provvede a rilasciare ai partecipanti gli attestati contenenti le indicazioni fornite con informativa CNDCEC n. 31/2018.
Ne consegue che, per la partecipazione ad un corso non accreditato dall’Ordine, lo Stesso non può riconoscere e/o attestare il conseguimento di crediti equipollenti, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento FPC, per la partecipazione (in qualunque veste) ad un corso organizzato da un altro ente e non accreditato dal Cndcec.
- edotto.com - Edicola del 10 febbraio 2020 - Codice della crisi. Correttivi in arrivo - Pichirallo
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