Clienti bancari garantiti
Pubblicato il 18 maggio 2006
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L’articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 385/93 (nella versione modificata nel 1999) riconosce al cliente, al suo successore o al soggetto che gli subentra nell’amministrazione dei beni, il diritto a ottenere copia della documentazione bancaria su singole operazioni realizzate negli ultimi dieci anni, alla luce del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto. E’ un diritto che - si legge nella sentenza della Cassazione 11004 del 12 maggio 2006 - prescinde da una stretta attualità del rapporto cui la documentazione si riferisce e va applicato anche ai rapporti già conclusi che ancora non hanno esaurito i loro effetti. spiega, cioè: “sussistono, infatti, anche dopo lo scioglimento del contratto e la cessazione del relativo rapporto, una serie di obbligazioni, sempre di derivazione contrattuale, a cui fanno riscontro altrettante corrispondenti posizioni di diritto soggettivo dei contraenti”. Se, però, è stato stipulato un contratto di deposito bancario con rilascio di un libretto di deposito a risparmio, va considerato cliente della banca non solo il possessore del libretto ma anche il soggetto titolare del rapporto di deposito che, in quanto parte del rapporto contrattuale con l’istituto di credito, può avere comunque interesse all’acquisizione della documentazione.
- ItaliaOggi, p. 30 – Depositi bancari trasparenti a 360° - Alberici
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