Cinematografi mono e multi sale. Rinnovo

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Cinematografi mono e multi sale. Rinnovo

Il 23 gennaio 2025 l'Anec e Fistel Cisl, Uilcom Uil hanno siglato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl dell'Esercizio cinematografico e cinema teatrale, con vigenza 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2026 (Vai al testo dell'accordo).

Minimo salariale

Viene previsto un incremento salariale di € 200,00 riferito al 4° livello da riparametrare, suddiviso in 4 tranche.

Tutti i dettagli nella "Banca dati"

Chiusure stagionali

In caso di soste stagionali connesse all'effettuazione di lavori di restauro o ristrutturazione del locale, le aziende ad attività continuativa corrisponderanno al personale di sala, per un periodo massimo di 50 giorni lavorativi, un'indennità pari al 50%, per i primi 25 giorni lavorativi e del 60% per gli ulteriori 25 giorni lavorativi, della retribuzione giornaliera.

Previdenza complementare

Con l'accordo viene prevista la soppressione, dal 1° gennaio 2023, della norma che prevedeva il versamento al fondo Byblos di "una quota pro-capite di € 5,00 per dodici mensilità...". Detto importo viene spostato sull'incremento della polizza sanitaria "Salute Sempre" come sopra riportato.

Lavoro domenicale

Per il lavoro effettivamente prestato di domenica verrà corrisposta la maggiorazione del 10% del minimo tabellare.

Tipologie contrattuali

Viene introdotto e disciplinato il lavoro intermimttente e il lavoro agile e vengono introdotte novità anche per il contratto a tempo determinato.

Orario di lavoro

La durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di 4 mesi, elevabile fino a 12 mesi in caso di particolari esigenze organizzative previa intesa aziendale o territoriale.
Per i rapporti a tempo determinato inferiori a 4 mesi la durata media deve essere calcolata con riferimento all’intera durata del rapporto di lavoro.

Le ore di riduzione di orario sono un totale di 44 annue e il lavoratore dovrà richiederne la fruizione almeno 72 ore prima, salvo imprevista necessità.

Vengono inoltre disciplinate le ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa per un massimo di 5 giorni per eventi imprevisti eccezionali.

Malattia

Viene abrogata la disciplina introdotta in via sperimentale per la vigenza del Ccnl 15 giugno 2016 riguardante il trattamento economico delle assenze per malattia che si verifichino nelle giornate di sabato e/o domenica nonché nelle festività.

Maternità/paternità

In caso di assenza per maternità/paternità obbligatoria, l’azienda integrerà il trattamento economico erogato dall’Istituto assicuratore, fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione.

Per maggiori dettagli vedi "Rinnovi Ccnl"

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