CIGD Emergenza Covid-19. Regione competente per le prime 9
Pubblicato il 16 luglio 2020
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Arrivano dall’Inps, con la circolare 86 del 15 luglio 2020, le indicazioni in merito alle modifiche sulla CIGD per COVID-19, operate dai decreti legge 34/2020 (Rilancio) e 52/2020.
I chiarimenti più importanti:
- l’accesso alle ulteriori 5+4 settimane è subordinato all’autorizzazione delle Regioni di tutti i periodi di loro competenza, a prescindere da quanto effettivamente fruito;
- se sono stati autorizzati periodi parziali dovrà essere presentata alla Regione una nuova domanda;
- non potranno essere autorizzati dall’Inps periodi anche parzialmente coincidenti con la decretazione regionale.
L’Inps ribadisce la competenza Ministero del Lavoro nel caso di aziende con unità produttive site in più Regioni o Province autonome, per periodi fino alle prime 9 settimane; ne consegue che al medesimo Dicastero i datori di lavoro dovranno rivolgersi per il completamento delle 9 settimane, laddove siano stati autorizzati per periodi inferiori.
Di conseguenza, i datori di lavoro che per il periodo 23 febbraio - 31 agosto 2020 sono stati autorizzati a fruire delle prime 9 settimane di Cigd, possono chiedere all’Inps l’accesso all’ulteriore periodo di 5 settimane (solo dopo aver fruito di queste possono chiederne altre 4 sempre all’Inps ed anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020).
Si ricorda che il periodo di competenza regionale:
- per le aziende delle zone rosse è di 22 settimane complessive;
- per le aziende delle zone gialle è di 13 settimane complessive.
Cigd per COVID-19. Altre indicazioni, tra conferme e novità
Possono richiedere la Cigd:
- i datori di lavoro del settore privato, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro;
- le imprese fallite, per i lavoratori tuttora alle loro dipendenze, benché sospesi.
La Cigd è estesa:
- a tutte le tre tipologie di apprendistato;
- ai lavoratori a domicilio, anche se occupati presso imprese artigiane rientranti nella disciplina del Fondo bilaterale alternativo (Fsba);
- ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, iscritti all’Inpgi.
- al settore sportivo professionistico (per 9 settimane), ma solo per i dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti che, nel 2019, hanno ricevuto retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro.
CIGD. La domanda per periodi successivi alle prime 9 settimane
La domanda deve essere inviata - non prima che siano decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge n 34/2020 (ossia dal 18 giugno 2020) - tramite i Servizi OnLine del sito Inps, accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS”.
Al portale “Servizi per le aziende ed i consulenti” si accede tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto.
Dovrà essere corredata dalla lista dei beneficiari e dall’indicazione delle ore di sospensione per ciascun lavoratore con riferimento a tutto il periodo richiesto.
A regime, l’istanza deve essere inviata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non potranno essere riconosciuti periodi antecedenti a tale data.
- edotto.com - Edicola del 16 luglio 2020 - CIGD, criteri di calcolo delle settimane utilizzate - Siliato
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