Chiarimenti Inps per il Durc a imprese in concordato preventivo in continuità e a società di capitali

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Il messaggio Inps n. 4925, del 21 marzo 2013, illustra i contenuti degli interpelli del Ministero del lavoro n. 41/2012 e n. 2/2013 concernenti rispettivamente il rilascio del Durc ad imprese ammesse alla procedura di concordato preventivo in continuità e ad imprese costituite in forma di società di capitali.

Nel caso di azienda ammessa al concordato preventivo ex art. 186 bis, le sedi Inps competenti - una volta verificata la sussistenza della fattispecie in esame e che siano soddisfatte le seguenti condizioni: sospensione dei pagamenti per le inadempienze maturate prima dell'apertura della procedura; previsione della moratoria di cui al comma 2, lett. c), dell'art. 186-bis della legge fallimentare nel piano di concordato; omologazione del piano di concordato da parte del Tribunale – rilasciano la dichiarazione di regolarità contributiva per un periodo non superiore ad un anno dalla data di omologazione, trascorso il quale verrà meno la causa di sospensione di cui all'art. 5, comma 2, lett. b), del DM 24 ottobre 2007.

Nel caso di rilascio del Durc alle società di capitali non rileva l'irregolarità della posizione contributiva dei singoli soci tenuti all'iscrizione in una delle gestioni amministrate dall'Inps. Delle eventuali violazioni contributive riferibili ai soci medesimi non potranno essere chiamate a rispondere le società di capitali in virtù del regime patrimoniale civilistico che le regola. La disciplina definita dall'interpello si riferisce anche all'ipotesi di srl unipersonali, in quanto assoggettate al medesimo regime civilistico.

Nel messaggio si specifica che “le sedi, in attesa della messa in produzione della procedura di controllo automatizzato DurcInps di cui al messaggio n. 21313 del 28 dicembre 2012, già aggiornata per recepire le indicazioni in trattazione, dovranno attenersi alle predette disposizioni ai fini della verifica di regolarità”.
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