Cessione dei crediti in garanzia esenzione al beneficiario finale
Pubblicato il 19 ottobre 2019
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Arrivano chiarimenti sulla nozione di “beneficiario finale” degli interessi ai fini dell’esenzione dalle ritenute sugli stessi, ex articolo 26-quater del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Nell’ambito di un’operazione straordinaria, con cessione del credito a titolo di garanzia, l’Agenzia delle entrate - risoluzione n. 88/E/2019 - in relazione al prestito intercompany previsto da un piano di investimento, spiega che se non è riconosciuta la qualifica di “beneficiario finale”, come dettato dal comma 4, lettera c), n. 1 dell’articolo 26-quater del D.P.R. n. 600 del 1973, l’esenzione da ritenuta di cui al predetto articolo 26-quater non si rende applicabile agli interessi dovuti.
Ai sensi dell’articolo 26-quater, comma 4, lett. c), per essere considerata beneficiario effettivo una società deve ricevere i pagamenti in qualità di beneficiario finale e non come agente, delegato o fiduciario di altri soggetti.
Se tra il beneficiario e l’autore del pagamento si interponga un intermediario, l’esenzione si applica soltanto se l’effettivo beneficiario degli interessi soddisfa i requisiti, come chiarito nella circolare n. 47/E del 2 novembre 2005.
In ordine alla nozione di “beneficiario effettivo”, il richiamato documento di prassi, alla luce della finalità volta a evitare che si utilizzi l’interposizione di un soggetto esclusivamente per godere dell’esenzione, ha chiarito che la società riveste la qualifica di beneficiario effettivo se, insieme:
- abbia la titolarità nonché la disponibilità del reddito percepito;
- tragga un proprio beneficio economico dall’operazione di finanziamento posta in essere.
Sul punto, la Corte di Giustizia UE - sentenze del 26 febbraio 2019 - ha chiarito, inoltre, che “l’esenzione da qualsiasi tassazione per gli interessi versati (…) è riservata ai soli beneficiari effettivi degli interessi medesimi, vale a dire alle entità che beneficino effettivamente, sotto il profilo economico, degli interessi percepiti e dispongano, pertanto, del potere di deciderne liberamente la destinazione” .
Nel caso di specie gli interessi risultano nella disponibilità dei cessionari, pertanto l’istante non è il beneficiario finale e non ha diritto all’esenzione.
Nella risoluzione interessanti delucidazioni sulla sussistenza di una “struttura organizzativa leggera” o di una “struttura finanziaria passante”.
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