Centrali rischi, paletti privacy

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Il Tribunale di Lecce, con la sentenza 1496/08, ha condannato, per violazione del Codice della privacy, una banca al risarcimento dei danni subiti da un uomo che, segnalato alla centrale rischi per non avere pagato le rate di un finanziamento, era riuscito a farsi cancellare solo dopo tre anni. Secondo l'organo giudicante, in particolare, costituisce violazione della privacy la prassi interna della centrale rischi di cancellare dall'archivio dei cattivi pagatori una persona segnalata per errore solo dopo l'acquisizione della denuncia penale. La cancellazione, infatti, deve avvenire non appena venga accertato l'errore di individuazione dell'interessato. Non solo. In caso di trattamento dei dati personali, qualificato dal Codice della privacy come attività pericolosa, risulta a carico del danneggiante la prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Se la prova non è raggiunta – spiega l'organo giudicante - l'interessato va risarcito.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 29 – Centrali rischi, paletti privacy - Ciccia

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