Ccnl Turismo Pubblici esercizi Conflavoro. Siglato il rinnovo

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Ccnl Turismo Pubblici esercizi Conflavoro. Siglato il rinnovo

Il 18 giugno 2024 Conflavoro pmi e Fesica Confsal hanno rinnovato il Ccnl turismo, pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e alberghi. Il contratto ha durata tre anni dal 1° giugno 2024 al 31 maggio 2027 (vai al testo del Ccnl).

Di seguito le principali novità.

Campo di applicazione

Il campo di applicazione del contratto viene esteso anche alle aziende addette alla preparazione, confezionamento e somministrazione di pasti e bevande (banqueting); alle aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering) e ai locali notturni, sale da ballo e similari, sale da biliardo, sale bingo e altre sale giochi autorizzate dalla vigente normativa.

Classificazione del personale

Vengono introdotte modifiche alla classificazione, in particolare nei profili professionali, e viene introdotto l'inquadramento Gaming hall - sale bingo con la individuazione delle seguenti figure:

  • Gaming Hall Manager (trattamento retributivo è quello riferito al livello Quadro B);
  • Gaming Hall Lead (trattamento retributivo è quello riferito al livello 2°);
  • Gaming Hall Specialista (trattamento retributivo è quello riferito al livello 4°);
  • Gaming Hall Operator (trattamento retributivo è quello riferito al livello 5°);
  • Gaming Hall Operator Junior (trattamento retributivo è quello riferito al livello 6°).

Le Parti inoltre specificano che l’azienda che intende adeguare o definire nuovi profili professionali ne deve fare richiesta scritta alle OO.SS. firmatarie del Ccnl a livello territoriale o aziendale (se presente). Entro 10 giorni dal ricevimento dalla richiesta, le OO.SS. devono fissare un incontro al fine di adeguare la regolamentazione dei profili professionali.

Mansioni e passaggi di livello

Vengono individuate le seguenti ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale:

  • al fine di evitare il licenziamento sia dovuto per giusta causa che per giustificato motivo;
  • quando il lavoratore non risulti idoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto a seguito di visita medica.

Il lavoratore inquadrato nei livelli dal 3° al 6° potrà essere adibito a mansioni parzialmente diverse da quelle per le quali è stato assunto, funzionalmente ricollegabili ma comunque appartenenti al medesimo livello.

Al lavoratore che viene temporaneamente adibito a mansioni rientranti in un livello superiore a quello del suo inquadramento, deve essere corrisposta una retribuzione mensile di importo non inferiore alla differenza tra il trattamento economico da lui goduto e il minimo tabellare previsto per il livello superiore nel caso di svolgimento della mansione superiore per almeno 16 giorni.

Trattamento economico

Normale retribuzione
La normale retribuzione è costituita dalle seguenti voci:

  • paga base nazionale conglobata
  • premi di risultato variabili
  • eventuali EDR, terzi elementi, trattamenti integrativi
  • scatti di merito o professionalità
  • altre voci derivanti dalla contrattazione decentrata.

Minimi retributivi

Sono state definite le tabelle dei nuovi minimi retributivi. 

Consulta le tabelle retributive nella "Banca dati"

Premio di risultato
In assenza di accordo sul premio di risultato entro il 31 ottobre 2026, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di novembre 2027 i seguenti importi:

Livello Importo
Quadro A e B 186,00
1, 2 e 3 158,00
4 e 5 140,00
6S e 6 112,00

Le aziende saranno esonerate dall’erogazione degli importi suddetti a fronte di situazioni di crisi economiche di particolare rilievo o con riferimento ad eventi naturali estremi, accertate dalle organizzazioni stipulanti il presente accordo, anche a livello territoriale o aziendale.

Indennità di cassa e maneggio di denaro
L’indennità di cassa e di maneggio di denaro viene fissata al 5% della paga base nazionale conglobata.

Trattenuta pasto
I lavoratori che usufruiranno della somministrazione dei pasti dai rispettivi datori di lavoro corrisponderanno il prezzo relativo al singolo pasto che, fatto salvo quanto previsto a livello aziendale o territoriale, è di € 0,85 che verranno trattenuti mensilmente dal netto in busta.

Tredicesima e quattordicesima mensilità
I periodi di congedo di maternità e paternità (alternativo e obbligatorio) nonché i periodi di congedo parentale devono essere computati ai fini dell’integrale maturazione e corresponsione della tredicesima.

La quattordicesima sarà corrisposta in coincidenza con la mensilità di giugno di ogni anno, per un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.
Dal 1° dicembre 2027, ai fini dell’integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima, oltre ai congedo di maternità e paternità (alternativo e obbligatorio) saranno computati anche i periodi di congedo parentale.

Retribuzione di primo ingresso
Al lavoratore assunto a tempo indeterminato per lo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli dal 3° al 6° qualora abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, può essere riconosciuta, per i primi 2 anni, una retribuzione di primo ingresso, ridotta rispetto al livello ordinario di inquadramento.

Periodo di prova

Le Parti specificano che i periodi di prova, che sono rimasti inalterati, devono intendersi di effettivo lavoro.

Orario di lavoro

Articolazione multiperiodale
Le Parti hanno previsto un'articolazione multiperiodale dell'orario di lavoro contrattuale in base al quale l'orario viene realizzato in regime ordinario come media plurisettimanale in un periodo non superiore a 12 mesi.

Lavoratori discontinui
Viene fissata in 45 ore settimanli la durata normale del lavoro per il personale addetto in misura prevalente all'attività di semplice attesa o custodia.

Flessibilità/elasticità
In considerazione di particolari situazioni produttive collegate ad incrementi di attività di carattere stagionale, è comunque consentito alle imprese di ripartire la durata normale dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali, da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario settimanale nelle precedenti o successive settimane e comunque nell'arco di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità.

Le eventuali ore eccedenti l'orario mensile potranno essere accantonate e recuperate in periodi di minor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi.

Le ore lavorate in eccedenza a quelle previste contrattualemnte e non recuperate entro il 31 dicembre di ogni anno saranno pagate con la maggiorazione del 10%, salvo che il lvaoratore ne richieda l'utilizzo e l'azienda possa consentirlo.

Una forma di felssibilità individuale potrà essere concordata tra azienda e lavoratrici madri o lavoratori padri, su richiesta di questi ultimi, nei primi 3 anni di vita dei figli, per meglio conciliare le esigenze familiari con l'attività lavorativa.

Lavoro straordinario
In caso di utilizzo dell'istituto  della flessibilità/multiperiodicità dell'orario di lavoro, il lavoro straordinario decorre al superamento della media oraria calcolata a consuntivo in base all'articolazione flessibile.

Il datore di lavoro può richiedere prestazioni straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue per ogni lavoratore. Nella Banca ora può confluire il 100% di dette ore.

Le maggiorazioni per le prestazioni straordinarie, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto, sono state modificate.

Lavoro notturno
Per le ore di lavoro notturno, la maggiorazione è fissata al 25% da calcolare sulla retribuzione oraria.

Lavoro festivo
Per le ore di lavoro prestate nei giorni festivi, la maggiorazione viene fissata al 20%, da calcolarsi sulla quota oraria della normale retribuzione.

Malattia/Infortunio

Malattia o infortunio non sul lavoro
Il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per i seguenti periodi:

  • 180 giorni di calendario con malattia continuativa certificata in un anno solare (360 giorni calcolati a ritroso partendo dall’ultimo evento di malattia);
  • in caso di malattia per sommatoria, per l’azienda cessa l’obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto nel complesso, durante i 36 mesi antecedenti l’ultimo evento di malattia, 180 giorni di calendario di malattia certificati, anche generati da patologie diverse e/o per periodi non continuativi.
  • per le malattie di particolari gravità (patologie oncologiche, sclerosi multipla e cirrosi epatica certificate), la conservazione del posto, su richiesta del lavoratore, è estesa a 720 giorni di assenza di calendario per malattia (consecutivi o per sommatoria), da calcolarsi entro l’arco temporale di 48 mesi antecedenti l’ultimo evento di malattia.

Infortunio o malattia professionale
Il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per:

  • 180 giorni di calendario in caso di evento continuativo.
  • 240 giorni nell’arco temporale di 36 mesi in caso di sommatoria di più eventi.

L’indennità carico azienda, in caso di infortunio sul lavoro, deve essere tale da permettere al lavoratore di raggiungere le seguenti aliquote della retribuzione di fatto:

  • 100% il giorno dell’infortunio;
  • 60% per i successivi 3 giorni di carenza;
  • 100% dal 5° al 180° giorno.

Tipologie contrattuali

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
Il trattamento economico, a decorrere dal 18 giugno 2024, è determinato nelle seguenti aliquote della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato:

  • 70% per il primo anno;
  • 80% per il secondo anno;
  • 90% per il terzo anno;
  • 95% per l’eventuale quarto anno.

Apprendistato di alta formazione e di ricerca
A decorrere dal 18 giugno 2024, l'apprendista assunto con il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sarà inquadrato, anche ai fini retributivi ed in coerenza con il percorso formativo, come segue:
A) Per i percorsi di durata superiore all'anno:

  • 2 livelli sotto quello di destinazione finale, per la prima metà del periodo di apprendistato;
  • 1 livello sotto quello di destinazione finale, per la seconda metà del periodo di apprendistato.

B) Per i percorsi di durata non superiore all'anno:

  • 1 livello sotto quello di destinazione finale, per il periodo di apprendistato.

Contratto di reinserimento
Al fine di favorire il reinserimento lavorativo, le parti prevedono una regolamentazione del contratto di reinserimento al lavoro (sia a tempo indeterminato che determinato), applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell'azienda o che, comunque, non abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro negli ultimi 12 mesi, a condizione che:

  • non abbiano già svolto le stesse mansioni;
  • abbiano più di 35 anni di età;
  • si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione;
  • abbiano cessato un'attività autonoma.

Durante i primi 24 mesi, le retribuzioni ridotte rispetto livello ordinario di inquadramento saranno così determinate:

  • prima metà del periodo: 85%;
  • seconda metà del periodo: 90%.

***
Modifiche sono state apportate anche alla disciplina di altre tipologie contrattuali, riportate nelle sintesi della Banca dati.

Trattaemnto di fine rapporto

Gli istituti da prendere a base per la determinazione annua del t.f.r. sono di seguito tassativamente elencati, purché effettivamente riconosciuti al lavoratore:

  • minimo tabellare conglobato;
  • scatti di merito o professionalità
  • superminimi e aumenti di merito corrisposti in modo continuativo e non occasionale;
  • salario integrativo aziendale;
  • indennità di turno corrisposta in modo continuativo e non occasionale;
  • indennità di maneggio denaro corrisposta in modo continuativo e non occasionale;
  • indennità di funzione quadro;
  • mensilità aggiuntive;
  • provvigioni, incentivi corrisposti in modo continuativo e non occasionale.

Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"

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