Ccnl Sicurezza sussidiaria. Rinnovo
Pubblicato il 10 dicembre 2024
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Il 26 novembre 2024 AISS, Federterziario, Piuservizi e Ugl Sicurezza civile, con l'assistenza tecnica di Ancl, hanno sottoscritto il rinnovo del Ccnl Servizi di vigilanza, Investigazioni, security, safety e ausiliari alla sicurezza, con validità 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2027 (Vai al testo del Ccnl).
Sfera di applicazione
La sfera di applicazione del Ccnl viene estesa anche alle attività di safety-servizi antincendio, primo soccorso (intervento) e gestione emergenze.
Classificazione del personale
I lavoratori vengono inquadrati nelle seguenti 4 aree:
- Area 1: Servizi ausiliari alla sicurezza - Accoglienza - Monitoraggio aree (non regolamentate);
- Area 2: Servizi investigativi - Servizi di controllo attività di intrattenimento e spettacolo - Steward per eventi sportivi calcistici;
- Area 3: Steward e Hostess congressuali e fieristici;
- Area 4: Safety - Servizi antincendio, Primo soccorso (intervento) e Gestione emergenze.
Vengono inoltre introdotti nuovi profili e dal 1° gennaio 2025 i livelli 6° e 7° saranno sostituiti dal livello di ingresso 6I.
Definiti inoltre i criteri di inquadramento che l'azienda con personale in forza al 31 dicembre 2024 adotterà, salvo accordi aziendali stipulati antecedentemente.
Trattamento economico
Voci retributive
- paga base nazionale;
- indennità di funzione direttive;
- scatti di anzianità di servizio maturati;
- terzi elementi provinciali ove esistessero;
- eventuale elemento distinto della retribuzione per "manacata adesione Enbisit";
- eventuali assegni ad personam;
- eventuali superminimi.
Minimi tabellari
Previsto un aumento salariale da erogare in due tranches a gennaio 2025 e gennaio 2026.
Gli aumenti non possono assorbire aumenti individuali o collettivi salvo che siano stati concessi con clausola espressa di assorbibilità o siano stati riconosciuti a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali.
Per le aziende in crisi è prevista la possibilità di definire intese in base ad apposita procedura per il differimento temporaneo della corresponsione degli incrementi dei minimi contrattuali.
Apprendistato professionalizzante
Il trattamento economico è così determinato:
- per il livello 4°: 75% per il 1° anno; 85% per il 2° anno; 95% per il 3° anno;
- per il livello 5°: 70% per il 1° anno; 80% per il 2° anno; 90% per il 3° anno;
- per i livelli dal 2° al 3°: retribuzione di 2 livelli inferiori per i primi 12 mesi e un livello inferiore per l’ulteriore periodo.
Consulta le tabelle retributive nella "Banca dati"
Una tantum
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 26 novembre 2024 verrà corrisposto, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, il seguente importo forfettario una tantum, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. La prima tranche dell'importo, pari al 50%, è già stata erogata nel mese di luglio 2024, mentre il restante 50% sarà erogato nel mesie di luglio 2025.
Livello | Una tantum | |
Dall'1/7/2024 | Dall'1/7/2025 | |
1 | 15,00 | 15,00 |
2 | 25,00 | 25,00 |
3 | 40,00 | 40,00 |
4 | 50,00 | 50,00 |
5 | 75,00 | 75,00 |
6 | 80,00 | 80,00 |
Agli apprendisti in forza al 26 novembre 2024 l'importo una tantum sarà erogato, con le stesse decorrenze, nella misura del 70%.
Retribuzione d'accesso/ingresso
In via sperimentale, per la durata del Ccnl 26 novembre 2024, i lavoratori assunti per la prima volta nell'azienda e senza esperienza nel livello di inquadramento, ad esclusione dei livelli 1 e 2, per i primi 12 mesi di anzianità aziendale saranno inquadrati nel livello 6I con un salario di ingresso pari al 90% della retribuzione tabellare del livello 5°, con esclusione dell'erogazione dell'indennità di presenza per le sole ore ordinarie lavorate.
Per i successivi 12 mesi ma non oltre i 24 mesi è possibile prorogare, con accordo individuale, il salario di ingresso, con obbligo dell'erogazione dell'indennità di presenza per le sole ore ordinarie lavorate.
Gli importi dei minimi tabellari per il livello 6I sono i seguenti:
Mesi di anzianità | Minimi tabellari | |
Dall'1/1/2025 | Dall'1/1/2026 | |
Fino a 12 mesi | 1.075,50 | 1.120,50 |
Da 13 a 24 mesi | 1.075,50 | 1.120,50 |
Entro dicembre 2026, o su richiesta di una delle parti, si prevede una fase di verifica sull'applicazione del Ccnl e l'avvio di un confronto per la sua eventuale proroga e/o modifica e/o integrazione.
Indennità di presenza
Viene riconosciuta, a tutti i lavoratori (indipendentemente dalla tipologia di contratto sottoscritto), un'indennità di presenza par ad € 0,60 per tutte le ore ordinarie effettivamente lavorate, che sostituisce l'elemento di garanzia retributiva.
Il lavoratore può convertire l'indennità di presenza in welfare aziendale.
Trasferte/Missioni
I lavoratori inviati in trasferta hanno diritto, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera ed agli eventuali rimborsi, anche alla seguente indennità di trasferta in relazione al tempo di impegno trascorso in territorio extraurbano, ovvero fuori dal comune in cui ha sede l’azienda, ovvero dal comune di residenza o di domicilio:
- € 10,00 da 3 fino a 6 ore;
- € 20,00 da 7 fino a 14 ore;
- € 30,00 da 15 fino a 24 ore.
Con contrattazione di secondo livello è possibile concordare diversi limiti e importi.
Contributo assistenza contrattuale
Dal 1° gennaio 2025 le aziende che applicano il Ccnl dovranno versare alle associazioni datoriali una quota pari allo 0,20% (di cui 0,10% a carico del datore di lavoro e 0,10% a carico del lavoratore), per ciascun lavoratore in forza presso l'azienda e per 12 mensilità.
Fondo di assistenza sanitaria
Le parti hanno previsto l'istituzione di una forma di assistenza sanitaria integrativa.
Dal 1° gennaio 2025 saranno iscritti al Fondo tutti i lavoratori a tempo indeterminato a tempo pieno e a tempo parziale con orario minimo di 20 ore settimanali (esclusi i lavoratori a chiamata che non percepiscono indennità di disponibilità), nonché i lavoratori a tempo determinato non inferiore a 6 mesi.
Anzianità e Scala parametrale
Per le attività di Safety (Servizi Antincendio, Primo Soccorso (intervento) e Gestione Emergenze), verrà riconosciuto uno scatto pari al 3% della retribuzione per un totale massimo di 5 scatti totali.
Dal 1° gennaio 2026 l'importo degli scatti sarà il seguente:
Inquadramento | Quadri | 1° Livello | 2° Livello | 3° Livello | 4° Livello | 5° Livello | 6° Livello |
Scala Parametrale | 106% | 104% | 102% | 100% | 98% | 96% | 94% |
Importo | € 42,40 | €41,60 | € 40,80 | € 40,00 | € 39,20 | €38,40 | € 37,60 |
Malattia/Infortunio
Malattia
In caso di malattia, il periodo di conservazione del posto è di 240 giorni in un anno solare, anche non consecutivi e computati per sommatoria
Durante il periodo di malattia, il lavoratore ha diritto ad una integrazione dell'indennità Inps, a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere il 100% della retribuzione giornaliera netta (per i primi 3 giorni a totale carico del datore di lavoro).
Nel corso di ciascun anno di calendario (1° gennaio - 31 dicembre) l'integrazione a carico del datore di lavoro viene corrisposta:
- al 100% per i primi 2 eventi;
- al 66% per il 3° evento;
- al 50% per il 4° evento.
L'integrazione cesserà di essere corrisposta a partire dal 5° evento.
Infortunio sul lavoro
I periodi di comporto per malattia e infortunio agli effetti del raggiungimento dei termine massimo di conservazione del posto sono distinti ed hanno la durata di 240 giorni cadauno.
Il trattamento economico è così definito:
- 100% per la giornata in cui avviene l'infortunio, a totale carico del datore di lavoro;
dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore non apprendista, un'integrazione all’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere complessivamente le seguenti percentuali della retribuzione giornaliera netta:
- 100% per i primi 3 giorni (periodo di carenza);
- 90% dal 4° al 20° giorno (80% per gli apprendisti);
- 100% per i giorni dal 21° in poi (90% per gli apprendisti).
Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non può superare i seguenti limiti:
Livello | Periodo di prova (giorni di effettivo lavoro) |
Quadri | 60 |
1° e 2° | 45 |
3° | 30 |
4°, 5° e 6° | 25 |
Orario di lavoro
Orario di lavoro settimanale
La durata normale del lavoro per tutti i lavoratori è di 40 ore settimanali con divisore 173.
Il personale addetto all’accoglienza e al servizio antincendio in virtù dei tempi di attesa potrà essere inquadrato con divisore 182 mensile pari a 42 ore settimanali.
È riconosciuta la possibilità, con accordo di secondo livello, di svolgere fino a 45 ore settimanali come lavoro ordinario per le attività di attesa riconosciute nel R. D. 2657/1923 e le attività di Safety (Servizi Antincendio, Primo Soccorso (intervento) e Gestione Emergenze), con articolazione su 5 o 6 giorni lavorativi.
Lavoro ordinario notturno
Le ore di lavoro ordinario prestato di notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del mattino, verranno retribuite con una retribuzione maggiorata del 10% quando non prestato in turni continui e avvicendati.
Per le singole attività che si svolgono con turni regolari di servizio a coperture delle 24 ore (ritmo rotativo continuo), le ore saranno retribuite come ore ordinarie.
Per le attività di Safety, per il lavoro notturno, dalle 22.00 alle 06.00, gestito a ritmo rotativo continuo, è prevista una indennità lavoro notturno forfettaria di € 5,00, con un minimo di 5 ore lavorative nella fascia notturna.
Lavoro straordinario
Le ore di lavoro straordinario verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e con le seguenti maggiorazioni:
A) 40 h settimanali per tutti i livelli (Divisore mensile 173)
- 25% dalla 41a alla 48a ora settimanale;
- 35% oltre 1a 48a ora settimanale.
B) 42 h settimanali per tutti i livelli (Divisore mensile 182)
- 25% dalla 43a alla 52“ ora settimanale;
- 35% oltre la 52a ora settimanale.
C) 45 h settimanali per tutti i livelli (Divisore mensile 196)
- 25% dalla 46a alla 54n ora settimanale;
- 35% oltre la 54a ora settimanale.
Preavviso
I termini di preavviso, calcolati in giornate di calendario, per il nuovo livello 6I è il seguente:
- 20 giorni con anzianità fino a 5 anni;
- 30 giorni con anzianità da 5 a 10 anni anni;
- 45 giorni con anzianità oltre 10 anni.
Tipologie contrattuali
Novità sono state introdotte anche per la disciplina del contratto di lavoro apprendistato professionalizzante, intermittente, somministrato, part time, determinato e stagionale.
Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"
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