Ccnl Pubblici esercizi Fipe. Rinnovo
Pubblicato il 11 giugno 2024
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Con ipotesi di accordo 5 giugno 2024 Fipe, Lega Coop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi, con la partecipazione di Confcommercio-Imprese per l'Italia e Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs hanno rinnovato il Ccnl per i dipendenti da aziende dei servizi pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo 8 febbraio 2018. L'accordo decorre dal 1° giugno 2024 e sarà valido sino al 31 dicembre 2027 (Vai al testo dell'accordo).
Sfera di applicazione
Con l'accordo è stata ampliata la sfera di applicazione del Ccnl ai rapporti di lavoro subordinato nelle aziende addette alla preparazione, confezionamento e somministrazione di pasti e bevande (banqueting) e nelle aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering).
Classificazione del personale
Le Parti hanno aggiornato le declaratorie e i profili della classificazione del personale.
Trattamento economico
Minimi retributivi
Le Parti hanno concordato un incremento dei valori di paga base mensile, pari a regime ad € 200,00 al livello 4,con decorrenza giugno 2024, settembre 2025, settembre 2026, giugno 2027 e dicembre 2027.
Consulta le tabelle retributive nella "Banca dati"
Contrattazione di secondo livello/Premio di risultato
Con l'accordo si stabilisce che il premio di risultato è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal Ccnl, che venga riconosciuto successivamente al 1° giugno 2024.
Qualora non venga definito un accordo sul premio di risultato entro il 31 ottobre 2026, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione di novembre 2027, gli importi indicati nell'accordo.
Tredicesima mensilità
I periodi di congedo di maternità e paternità ("alternativo" e "obbligatorio") nonchè i periodi di congedo parentale devono essere computati ai fini dell'integrale maturazione e corresponsione della tredicesima.
Quattordicesima mensilità
Dal 5 giugno 2024 i periodi di congedo di maternità e paternità ("alternativo" e "obbligatorio") devono essere computati ai fini dell'integrale maturazione e corresponsione della 14a mensilità.
Dal 1° dicembre 2027 i periodi di congedo parentale saranno computati ai fini dell'integrale maturazione e corresponsione della 14a mensilità.
Assistenza sanitaria integrativa
A decorrere dal 1° gennaio 2027 il contributo obbligatorio a favore del Fondo, a carico del datore di lavoro, sarà incrementato di € 3,00 mensili.
I Quadri devono essere iscritti alla Cassa di assistenza sanitaria istituita per i Quadri del settore terziario (Qu.A.S.).
La relativa quota contributiva annua (€ 340,00 a carico dell’azienda e € 50,00 a carico del dipendente) a carico del datore di lavoro viene incrementata con decorrenza 1° gennaio 2025 e 1° gennaio 2026.
Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"
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