Ccnl edilizia Confapi. Intese contrattuali
Pubblicato il 06 marzo 2024
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In data 29 Febbraio 2024 Confapi Aniem e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil hanno sottoscritto accordi per la regolamentazione di alcuni istituti contrattuali del Ccnl per i dipendenti delle piccole e medie imprese del settore edile ed affini (Vai al testo degli accordi).
Campo di applicazione
Le Parti hanno proceduto ad una ridefinizione di alcune declaratorie inerenti le lavorazioni rientranti nel Ccnl.
Fondo Prepensionamenti
Il 70% delle risorse del fondo Nazionale Prepensionamento, accantonate al 31 dicembre 2023, presenti nel fondo presso la CNCE, sarà destinato all'incremento di un ulteriore 1% mensile della retribuzione lorda per gli operai già iscritti o che aderiranno volontariamente con il proprio contributo, qualsiasi esso sia, ai Fondi previdenziali.
Pertanto per gli stessi la contribuzione sarà minimo al 3%, con durata sperimentale di 3 anni a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Il 30% delle risorse del Fondo Nazionale Prepensionamenti, accantonate al 31 dicembre 2023, è destinato alle richieste di Prepensionamento degli operai, secondo il Regolamento allegato al presente accordo.
Clausola di salvaguardia EVR
Ogni impresa potrà provvedere a valutare l'incremento di redditività, produttività, qualità, efficienza ed innovazione attraverso i seguenti parametri:
- ore denunciate in Cassa Edile/Edilcassa;
- altro parametro individuato dalla contrattazione territoriale tra quelli indicati nel verbale di verifica anuale dell’EVR.
Se entrambi i parametri risultano pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda erogherà l'EVR nella misura stabilita a livello territoriale; se invece risultano entrambi negativi, l'EVR non sarà erogato; se solo uno risulta negativo l'EVR sarà erogato nella misura del 50%.
Formazione
Viene introdotta, dal 1° marzo 2024, un'aliquota contributiva dello 0,20%, destinata al "Fondo territoriale per la qualificazione del settore" istituito presso la Cassa Edile/Edilcassa.
Tale aliquota sarà destinata esclusivamente al finanziamento della formazione professionalizzante prevista dal catalogo formativo nazionale, della formazione promossa dalle scuole territoriali, e alla premialità per le imprese che ne fruiscono, nonché alla premialità per le imprese che denuncino in Cassa Edile operai inquadrati al 1° livello, in forza da oltre 18 mesi, pari o inferiore ad un terzo del totale dei dipendenti in organico (le imprese fino a 3 operai dipendenti potranno accedere alla premialità in presenza di un solo operaio inquadrato al 1° livello).
La contribuzione destinata all'Ente formazione e sicurezza sarà pari allo 0,60% a decorrere dal 1° aprile 2024, e all'1% dal 1° gennaio 2025.
Apprendistato
Apprendistato professionalizzante
Le Parti hanno ridefinito, con decorrenza 1° aprile 2024, la regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante (tra cui: inquadramento, piano formativo, età dell'apprendista; periodo di prova; forma e contenuto del contratto; apprendistato presso aziende diverse, durata del contratto; retribuzione) e previsto l'istituzione di una commissione per l'aggiornamento complessivo della disciplina.
Apprendistato professionalizzante specialistico
Al fine di promuovere percorsi di specializzazione professionale dei nuovi dipendenti attraverso l’istituto dell’apprendistato, è prevista la possibilità di prevedere nel PFI, per i soli Gruppi 1 Sp e 2 Sp, corsi professionalizzanti e di aggiornamento, entro 36 mesi dalla trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
Al termine del periodo di “apprendistato professionalizzante specialistico”, il livello di inquadramento degli apprendisti sarà il seguente:
- gli apprendisti operai del 1° gruppo Sp (durata 54 mesi) saranno inquadrati nel 4° o 5° livello;
- gli apprendisti operai del 2°gruppo Sp (durata 45 mesi) saranno inquadrati nel 3° o 4° livello;
- gli apprendisti operai del 3°gruppo Sp (durata 42 mesi) saranno inquadrati nel 3° livello.
Consulta le tabelle retributive nella "Banca dati"
Dichiarazione di equivalenza
In adempimento a quanto previsto dall'art.11 d.lgs 36/2023, le Parti dichiarano che il Ccnl Confapi Aniem prevede assoluta equivalenza delle tutele economiche e normative rispetto agli altri contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale indicati dalle stazioni appaltanti nei bandi e negli inviti.
Commissione per la bilateralità
Concordata infine l'istituzione di una Commissione per la bilateralità i cui lavori inizieranno a partire dal prossimo 21 Marzo.
Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"
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